Art. 3
Omologazione CE di un veicolo riguardo ai sistemi antispruzzi
In vigore dal 27 gen 2011
Omologazione CE di un veicolo riguardo ai sistemi antispruzzi
1. Il fabbricante o il suo mandatario presenta all’autorità che rilascia l’omologazione una domanda di omologazione CE riguardante i sistemi antispruzzi di un veicolo.
2. La domanda va redatta in base al modello di scheda informativa riportato all’allegato I, parte 1.
3. Se sono soddisfatti i pertinenti requisiti di cui agli allegati III e IV del presente regolamento, l’autorità competente rilascia un’omologazione CE e attribuisce un numero di omologazione secondo il sistema di numerazione di cui alla direttiva 2007/46/CE, allegato VII.
L’autorità che rilascia l’omologazione non può attribuire lo stesso numero a un altro tipo di veicolo.
4. Ai fini di quanto esposto al paragrafo 3, l’autorità competente rilascia un certificato di omologazione CE redatto secondo il modello di cui all’allegato I, parte 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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