Art. 17

Informazioni da parte degli Stati membri partecipanti

In vigore dal 20 dic 2010
Informazioni da parte degli Stati membri partecipanti 1.   Entro il 21 settembre 2011 gli Stati membri partecipanti comunicano alla Commissione le eventuali disposizioni nazionali riguardo: a) ai requisiti di forma per gli accordi sulla scelta della legge applicabile, conformemente all’, paragrafi da 2 a 4; e b) alla possibilità di designare la legge applicabile in conformità dell’, paragrafo 3. Gli Stati membri partecipanti comunicano alla Commissione qualsiasi successiva modifica di tali disposizioni. 2.   La Commissione rende pubblicamente accessibili le informazioni comunicate conformemente al paragrafo 1 con mezzi appropriati, in particolare tramite il sito web della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.
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Informazioni da parte degli Stati membri partecipanti (Art. 17 Regolamento (UE) 2010/1259) — Testo vigente | Portale Normativo