Art. 18
Disposizioni transitorie
In vigore dal 20 dic 2010
Disposizioni transitorie
1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti avviati e agli accordi di cui all’ conclusi a decorrere dal 21 giugno 2012.
Producono tuttavia effetti anche gli accordi sulla scelta della legge applicabile conclusi prima del 21 giugno 2012, a condizione che siano conformi agli .
2. Il presente regolamento fa salvi gli accordi sulla scelta della legge applicabile conclusi conformemente alla legge di uno Stato membro partecipante la cui autorità giurisdizionale sia stata adita prima del 21 giugno 2012.
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