Art. 15
Stati con due o più sistemi giuridici — conflitti interpersonali di leggi
In vigore dal 20 dic 2010
Stati con due o più sistemi giuridici — conflitti interpersonali di leggi
In relazione ad uno Stato con due o più sistemi giuridici o complessi di norme applicabili a categorie diverse di persone riguardanti materie disciplinate dal presente regolamento, ogni riferimento alla legge di tale Stato è inteso come riferimento al sistema giuridico determinato dalle norme in vigore in tale Stato. In mancanza di tali norme, si applica il sistema giuridico o il complesso di norme con cui il coniuge o i coniugi hanno il legame più stretto.
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