Art. 13
Divergenze fra le legislazioni nazionali
In vigore dal 20 dic 2010
Divergenze fra le legislazioni nazionali
Nessuna disposizione del presente regolamento obbliga le autorità giurisdizionali di uno Stato membro partecipante la cui legge non prevede il divorzio o non considera valido il matrimonio in questione ai fini del procedimento di divorzio ad emettere una decisione di divorzio in virtù dell’applicazione del regolamento stesso.
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