Art. 2
Modifiche al regolamento (CE) n. 1394/2007
In vigore dal 15 dic 2010
Modifiche al regolamento (CE) n. 1394/2007
All’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1394/2007, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il direttore esecutivo dell’agenzia è responsabile dell’adeguato coordinamento tra il comitato per le terapie avanzate e gli altri comitati dell’agenzia, in particolare il comitato per i medicinali per uso umano, il comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza e il comitato per i medicinali orfani, i relativi gruppi di lavoro e altri gruppi scientifici consultivi.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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