Art. 3

Disposizioni transitorie

In vigore dal 15 dic 2010
Disposizioni transitorie 1.   L’obbligo a carico del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio di tenere aggiornato e mettere a disposizione su richiesta un documento di riferimento del sistema di farmacovigilanza per uno o più medicinali per uso umano di cui all’articolo 104, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2001/83/CE, nella versione modificata dalla direttiva 2010/84/UE, che si applica ai medicinali autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 in forza dell’articolo 21 di tale regolamento, come modificato dal presente regolamento, si applica alle autorizzazioni all’immissione in commercio rilasciate prima del 2 luglio 2012 a decorrere: a) dalla data in cui sono rinnovate tali autorizzazioni all’immissione in commercio; o b) dalla scadenza del periodo di tre anni a decorrere dal 2 luglio 2012, a seconda della prima data utile. 2.   La procedura di cui agli articoli da 107 quindecies a 107 novodecies della direttiva 2001/83/CE, nella versione modificata dalla direttiva 2010/84/UE, che si applica in forza dell’articolo 28 ter del regolamento (CE) n. 726/2004, come modificato dal presente regolamento, si applica soltanto agli studi che hanno avuto inizio dopo il 2 luglio 2012. 3.   L’obbligo a carico dell’agenzia di cui all’articolo 28 quater, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 726/2004, come modificato dal presente regolamento, si applica a partire dal momento in cui tutta la funzionalità della banca dati Eudravigilance è stata comunicata dal consiglio di amministrazione.
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