Art. 4

Disposizioni speciali in materia di ripartizioni

In vigore dal 13 dic 2010
Disposizioni speciali in materia di ripartizioni La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui all’allegato non pregiudica: a) gli scambi a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002; b) le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (9) e dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all’accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie (10); c) gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell’ del regolamento (CE) n. 847/96; d) i quantitativi detratti a norma dell’ del regolamento (CE) n. 847/96; e) le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
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