Art. 6

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

In vigore dal 13 dic 2010
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie I pesci appartenenti a stock per i quali il presente regolamento ha fissato possibilità di pesca sono conservati a bordo o sbarcati solo se sono stati catturati da navi di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito.
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