Art. 2

Definizioni

In vigore dal 13 dic 2010
Definizioni 1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: a) «nave UE», una nave da pesca battente bandiera di uno Stato membro e immatricolata nell’Unione; b) «acque UE», le acque poste sotto la sovranità o giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione delle acque adiacenti ai territori di cui all’allegato II del trattato; c) «totale ammissibile di catture» (TAC), la quantità di ciascuno stock che può essere pescata e sbarcata ogni anno; d) «contingente», la quota del TAC assegnata all’Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo; e) «acque internazionali», le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato. 2.   Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni zonali: a) le zone CIEM sono definite nel regolamento (CE) n. 218/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale (7); b) le zone Copace sono definite nel regolamento (CE) n. 216/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall’Atlantico settentrionale (8).
Storico versioni

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