Art. 5

Accesso alle informazioni pertinenti

In vigore dal 8 dic 2010
Accesso alle informazioni pertinenti A sua richiesta, gli Stati membri consentono alla Commissione (Eurostat) di accedere a tutte le informazioni pertinenti ai fini della valutazione della qualità dei dati e dei metadati trasmessi, come prescritto dal regolamento (UE) n. 519/2010, ad esclusione della trasmissione alla Commissione e della conservazione da parte di essa di microdati e dati riservati.
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