Art. 4
Fonti di dati
In vigore dal 8 dic 2010
Fonti di dati
Ogni fonte di dati può fornire le informazioni necessarie per rispondere alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 763/2008, in particolare al fine di:
—
soddisfare le caratteristiche essenziali di cui all', lettera i), del regolamento (CE) n. 763/2008 e definite all', punti da 2 a 6 del presente regolamento,
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rappresentare la popolazione bersaglio,
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rispettare le specifiche tecniche pertinenti indicate nel regolamento (CE) n. 1201/2009;
—
contribuire alla fornitura dei dati per il programma dei dati statistici definito dal regolamento (UE) n. 519/2010.
Storico versioni
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