Art. 3

Metadati e relazione sulla qualità

In vigore dal 8 dic 2010
Metadati e relazione sulla qualità 1.   Entro il 31 marzo 2014 gli Stati membri comunicano alla Commissione (Eurostat) le informazioni generali di cui all'allegato I del presente regolamento e i dati e metadati relativi alla qualità di cui agli allegati II e III del presente regolamento, relativamente ai loro censimenti della popolazione e delle abitazioni per l'anno di riferimento 2011 e ai dati e metadati trasmessi alla Commissione (Eurostat) come prescritto dal regolamento (UE) n. 519/2010. 2.   Per soddisfare le disposizioni del paragrafo 1, gli Stati membri effettuano una valutazione della copertura dei loro censimenti della popolazione e delle abitazioni per l'anno di riferimento 2011 e una valutazione dell'imputazione e della cancellazione di record di dati. 3.   Il regolamento (CE) n. 223/2009 (4) e la struttura dei metadati Euro SDMX quale definita nella raccomandazione 2009/498/CE della Commissione (5) per la produzione e lo scambio di metadati di riferimento (compresi quelli sulla qualità) si applicano nel contesto del presente regolamento.
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