Art. 4

In vigore dal 25 nov 2010
1.   Ai fini del presente regolamento, in sede di espletamento delle formalità doganali d'immissione in libera pratica si considerano destinate al consumo umano, ai sensi del codice NC 0714 20 10 , le patate dolci, fresche e intere, condizionate in imballaggi immediati. 2.   Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle patate dolci destinate al consumo umano ai sensi della definizione di cui al paragrafo 1 3.   Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, i prodotti del codice NC ex 0714 10 98 sono i prodotti diversi dai pellets ottenuti a partire da farine e semolini del codice NC 0714 10 98 .
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