Art. 2

In vigore dal 25 nov 2010
I contingenti di cui all'allegato del presente regolamento sono gestiti conformemente agli articoli 308 bis e 308 ter nonché all'articolo 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93. L'articolo 308 quater, paragrafi 2 e 3, di detto regolamento non si applica per il periodo contingentale compreso tra il 1o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011.
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