Art. 3

In vigore dal 25 nov 2010
Il beneficio dei contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0125, 09.0126 o 09.0124 o 09.0127 indicati in allegato per prodotti originari, rispettivamente, della Thailandia, dell'Indonesia o della Repubblica popolare cinese, è subordinato alla presentazione di un certificato d'origine rilasciato dalle autorità competenti ai sensi degli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93.
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