Art. 60

Ricorsi

In vigore dal 24 nov 2010
Ricorsi 1.   Qualsiasi persona fisica o giuridica, incluse le autorità competenti, può proporre ricorso contro una decisione dell’Autorità di cui agli , e contro ogni altra decisione adottata dall’Autorità in conformità degli atti dell’Unione di cui all’, paragrafo 2, avente come destinatario la predetta persona, o contro una decisione che, pur apparendo come una decisione presa nei confronti di un’altra persona, riguardi detta persona direttamente e individualmente. 2.   Il ricorso, insieme a una memoria che ne espone i motivi, è presentato per iscritto all’Autorità entro due mesi dalla data della notifica della decisione alla persona interessata o, in assenza di notifica, dal giorno in cui l’Autorità ha pubblicato la sua decisione. La commissione di ricorso decide in merito al ricorso nei due mesi dalla presentazione del ricorso. 3.   La presentazione di un ricorso conformemente al paragrafo 1 non ha effetto sospensivo. La commissione di ricorso può tuttavia sospendere l’esecuzione della decisione impugnata se ritiene che le circostanze lo richiedano. 4.   Se il ricorso è ammissibile, la commissione di ricorso ne esamina il merito. Invita le parti del procedimento di ricorso a presentare, entro un termine determinato, le osservazioni sulle proprie notificazioni o sulle comunicazioni provenienti dalle altre parti del procedimento di ricorso. Le parti del procedimento di ricorso possono presentare osservazioni orali. 5.   La commissione di ricorso può confermare la decisione presa dall’organo competente dell’Autorità o rinviare il caso a tale organo. Quest’ultimo è vincolato dalla decisione della commissione di ricorso e adotta una decisione modificata sul caso in questione. 6.   La commissione di ricorso adotta e pubblica il proprio regolamento interno. 7.   Le decisioni adottate dalla commissione di ricorso sono motivate e pubblicate dall’Autorità.
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