Art. 58
Composizione e funzionamento
In vigore dal 24 nov 2010
Composizione e funzionamento
1. La commissione di ricorso è un organismo congiunto delle AEV.
2. La commissione di ricorso è composta di sei membri e sei supplenti, persone di indubbio prestigio, che abbiano dato prova delle conoscenze pertinenti e di esperienza professionale, anche nell’ambito della vigilanza, a livello sufficientemente elevato in campo bancario, assicurativo, delle pensioni aziendali e professionali, dei mercati azionari o altri servizi finanziari, ad eccezione del personale in servizio delle autorità competenti o di altre istituzioni nazionali o dell’Unione coinvolte nelle attività dell’Autorità. La commissione di ricorso è in possesso delle sufficienti competenze giuridiche necessarie a fornire consulenza giuridica sulla legittimità dell’esercizio dei poteri dell’Autorità.
La commissione di ricorso designa il suo presidente.
3. Due membri della commissione di ricorso e due supplenti sono nominati dal consiglio di amministrazione dell’Autorità da un elenco ristretto di candidati proposto dalla Commissione a seguito di un invito a manifestare interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e previa consultazione del consiglio delle autorità di vigilanza.
Gli altri membri sono nominati conformemente al regolamento (UE) n. 1093/2010 e al regolamento (UE) n. 1095/2010.
4. Il mandato dei membri della commissione di ricorso è di cinque anni. Tale mandato può essere rinnovato una volta.
5. Il membro della commissione di ricorso nominato dal consiglio di amministrazione dell’Autorità è rimosso durante il suo mandato solo per colpa grave e se il consiglio di amministrazione decide in tal senso previa consultazione del consiglio delle autorità di vigilanza.
6. Le decisioni della commissione di ricorso sono adottate con la maggioranza di almeno quattro dei suoi sei membri. Laddove la decisione oggetto di ricorso rientri nell’ambito di applicazione del presente regolamento, la maggioranza comprende almeno uno dei due membri della commissione di ricorso nominati dall’Autorità.
7. La commissione di ricorso è convocata dal suo presidente quando necessario.
8. Le AEV assicurano un adeguato sostegno operativo e amministrativo alla commissione di ricorso tramite il comitato congiunto.
Storico versioni
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