Art. 30

Verifiche inter pares delle autorità competenti

In vigore dal 24 nov 2010
Verifiche inter pares delle autorità competenti 1.   L’Autorità organizza ed effettua regolarmente verifiche inter pares di tutte le attività delle autorità competenti o di parte di esse in modo da rafforzare l’uniformità dei risultati in materia di vigilanza. A tale scopo elabora metodi che consentano una valutazione ed un raffronto oggettivi delle autorità verificate. In sede di svolgimento delle verifiche inter pares si tiene conto delle informazioni esistenti e delle valutazioni già realizzate riguardo all’autorità competente in questione. 2.   La verifica inter pares include una valutazione dei seguenti elementi, ma non è limitata ad essi: a) l’adeguatezza delle risorse e delle disposizioni di governance dell’autorità competente, in particolare dal punto di vista dell’applicazione efficace delle norme tecniche di regolamentazione e delle norme tecniche di attuazione di cui agli articoli da 10 a 15, nonché degli atti di cui all’, paragrafo 2, e la capacità di rispondere agli sviluppi del mercato; b) il grado di convergenza raggiunto per quanto riguarda l’applicazione del diritto dell’Unione e le pratiche di vigilanza, tra cui le norme tecniche di regolamentazione e le norme tecniche di attuazione, gli orientamenti e le raccomandazioni adottati ai sensi degli articoli da 10 a 16, e il contributo delle pratiche di vigilanza al conseguimento degli obiettivi definiti dal diritto dell’Unione; c) le migliori prassi sviluppate da alcune autorità competenti e che le altre autorità competenti potrebbero utilmente adottare; d) l’efficacia e il grado di convergenza raggiunti riguardo all’applicazione delle disposizioni adottate nell’attuazione del diritto dell’Unione, incluse le misure e le sanzioni amministrative applicate nei confronti delle persone responsabili in caso di inosservanza. 3.   Sulla base di una verifica inter pares, l’Autorità può formulare orientamenti e raccomandazioni a norma dell’. Conformemente all’, paragrafo 3, le autorità competenti si sforzano di seguire tali orientamenti e raccomandazioni. L’Autorità tiene conto dei risultati della verifica inter pares nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione o di attuazione in conformità degli articoli da 10 a 15. 4.   L’Autorità rende pubbliche le migliori prassi che possono essere individuate attraverso le verifiche inter pares. In aggiunta, tutti gli altri risultati delle verifiche inter pares possono essere resi pubblici, previo accordo dell’autorità competente oggetto della verifica.
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