Art. 32

Valutazione degli sviluppi del mercato

In vigore dal 24 nov 2010
Valutazione degli sviluppi del mercato 1.   L’Autorità sorveglia e valuta gli sviluppi di mercato nella sua area di competenza e, se necessario, informa l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), il CERS e il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulle pertinenti tendenze microprudenziali, sui rischi potenziali e sulle vulnerabilità. L’Autorità include nelle sue valutazioni un’analisi economica dei mercati in cui operano gli istituti finanziari nonché una valutazione dell’impatto che il potenziale andamento del mercato può esercitare su tali istituti. 2.   In cooperazione con il CERS, l’Autorità avvia e coordina le valutazioni in tutta l’Unione sulla resilienza degli istituti finanziari agli sviluppi negativi dei mercati. A tale scopo, elabora gli elementi seguenti, che dovranno essere applicati dalle autorità competenti: a) metodologie comuni per valutare l’effetto di scenari economici sulla situazione finanziaria di un istituto; b) strategie comuni di comunicazione dei risultati di tali valutazioni sulla resilienza degli istituti finanziari; c) metodologie comuni per valutare gli effetti di particolari prodotti o processi di distribuzione sulla situazione finanziaria di un istituto e sui titolari di polizze assicurative, sugli aderenti e sui beneficiari di schemi pensionistici e sull’informazione dei clienti. 3.   Fatti salvi i compiti del CERS definiti nel regolamento (UE) n. 1092/2010, l’Autorità fornisce, almeno una volta all’anno ed eventualmente con maggiore frequenza, valutazioni al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al CERS in merito alle tendenze, ai rischi potenziali e alle vulnerabilità nel settore di competenza. Tali valutazioni dell’Autorità comprendono una classificazione dei principali rischi e vulnerabilità e raccomandano, ove necessario, misure preventive o correttive. 4.   L’Autorità assicura una copertura adeguata degli sviluppi, dei rischi e delle vulnerabilità intersettoriali, cooperando strettamente con l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e con l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) tramite il comitato congiunto.
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