Art. 48
Nomina e compiti
In vigore dal 24 nov 2010
Nomina e compiti
1. L’Autorità è rappresentata dal presidente, che è un professionista indipendente impiegato a tempo pieno.
Il presidente è incaricato di preparare i lavori del consiglio delle autorità di vigilanza e di presiedere le riunioni del consiglio delle autorità di vigilanza e del consiglio di amministrazione.
2. Il presidente è designato dal consiglio delle autorità di vigilanza in base ai meriti, alle competenze, alla conoscenza degli istituti e dei mercati finanziari, nonché all’esperienza in materia di vigilanza e di regolamentazione finanziaria, tramite una procedura di selezione aperta.
Prima di assumere le proprie funzioni e fino a un mese dopo la selezione da parte del consiglio delle autorità di vigilanza, il Parlamento europeo può, dopo aver ascoltato il candidato scelto dal consiglio delle autorità di vigilanza, opporsi alla designazione della persona selezionata.
Il consiglio delle autorità di vigilanza elegge al suo interno anche un supplente, che assume le funzioni di presidente in assenza di quest’ultimo. Il supplente non è eletto tra i membri del consiglio di amministrazione.
3. Il mandato del presidente è di cinque anni ed è rinnovabile una volta.
4. Nel corso dei nove mesi che precedono la scadenza del mandato di cinque anni del presidente, il consiglio delle autorità di vigilanza valuta:
a)
i risultati conseguiti nel corso del primo mandato e il modo in cui sono stati raggiunti;
b)
i doveri e le esigenze dell’Autorità per gli anni successivi.
Il consiglio delle autorità di vigilanza, tenuto conto della valutazione, può rinnovare il mandato del presidente una volta, con riserva di conferma da parte del Parlamento europeo.
5. Il presidente può essere rimosso dal suo incarico solo dal Parlamento europeo, a seguito di una decisione del consiglio delle autorità di vigilanza.
Il presidente non impedisce al consiglio delle autorità di vigilanza di esaminare le questioni che lo riguardano, in particolare la necessità di rimuoverlo dal suo incarico, e non partecipa alle deliberazioni relative a tali questioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2010:1093:oj#art-48