Art. 50
Relazione
In vigore dal 24 nov 2010
Relazione
1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono invitare il presidente, o il suo supplente, a fare una dichiarazione, nel pieno rispetto della loro indipendenza. Il presidente fa una dichiarazione dinanzi al Parlamento europeo e risponde a eventuali domande poste dai suoi membri ogni volta che ne sia richiesto.
2. Qualora richiesto, il presidente trasmette al Parlamento europeo una relazione scritta sulle principali attività dell’Autorità almeno quindici giorni prima della dichiarazione di cui al paragrafo 1.
3. Oltre alle informazioni di cui agli articoli da 11 a 18 e agli , la relazione include anche le eventuali informazioni pertinenti richieste dal Parlamento europeo su una base puntuale.
Storico versioni
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