Art. 47

Compiti

In vigore dal 24 nov 2010
Compiti 1.   Il consiglio di amministrazione assicura che l’Autorità assolva la sua missione ed esegua i compiti che le sono affidati ai sensi del presente regolamento. 2.   Il consiglio di amministrazione propone all’adozione del consiglio delle autorità di vigilanza il programma di lavoro annuale e pluriennale. 3.   Il consiglio di amministrazione esercita le sue competenze di bilancio conformemente agli . 4.   Il consiglio di amministrazione adotta il piano dell’Autorità in materia di politica del personale e, ai sensi dell’, paragrafo 2, stabilisce le necessarie modalità di applicazione dello statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo «statuto dei funzionari»). 5.   Il consiglio di amministrazione adotta le disposizioni particolari relative al diritto di accesso ai documenti dell’Autorità, conformemente all’. 6.   Il consiglio di amministrazione sottopone all’approvazione del consiglio delle autorità di vigilanza una relazione annuale sulle attività dell’Autorità, tra cui i compiti del presidente, sulla base del progetto di cui all’, paragrafo 7. 7.   Il consiglio di amministrazione adotta e pubblica il proprio regolamento interno. 8.   Il consiglio di amministrazione nomina e revoca i membri della commissione di ricorso a norma dell’, paragrafi 3 e 5.
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