Art. 41
Comitati e gruppi di esperti interni
In vigore dal 24 nov 2010
Comitati e gruppi di esperti interni
1. Il consiglio delle autorità di vigilanza può istituire comitati o gruppi di esperti interni per compiti specifici che gli sono attribuiti e può prevedere la delega di alcuni compiti e decisioni ben definiti ai comitati e ai gruppi di esperti interni, al consiglio di amministrazione o al presidente.
2. Ai fini dell’, il consiglio delle autorità di vigilanza convoca un gruppo di esperti indipendente incaricato di facilitare una risoluzione imparziale delle controversie, comprendente il suo presidente e due dei suoi membri che non siano rappresentanti delle autorità competenti che sono parti della controversia e non abbiano né interesse nel conflitto né legami diretti con le autorità competenti interessate.
3. Fatto salvo l’, paragrafo 2, il gruppo di esperti propone una decisione al consiglio delle autorità di vigilanza affinché venga adottata in via definitiva, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 1, terzo comma.
4. Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta il regolamento interno del gruppo di esperti di cui al paragrafo 2.
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