Art. 44

Processo decisionale

In vigore dal 24 nov 2010
Processo decisionale 1.   Le decisioni del consiglio delle autorità di vigilanza sono adottate a maggioranza semplice dei suoi membri. Ogni membro dispone di un solo voto. Per gli atti di cui agli articoli da 10 a 16 e le misure e decisioni adottate in base all’, paragrafo 5, e al capo VI e in deroga al primo comma del presente paragrafo, il consiglio delle autorità di vigilanza delibera a maggioranza qualificata dei membri, quale definita all’, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea e all’ del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie. Per quanto riguarda le decisioni adottate ai sensi dell’, paragrafo 3, nel caso di decisioni prese dall’autorità di vigilanza su base consolidata, la decisione proposta dal gruppo di esperti si considera adottata se è approvata a maggioranza semplice, a meno che non sia respinta da membri che rappresentino una minoranza di blocco quale definita all’, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea e all’ del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie. Per tutte le altre decisioni adottate ai sensi dell’, paragrafo 3, la decisione proposta dal gruppo di esperti è adottata a maggioranza semplice dei membri del consiglio delle autorità di vigilanza. Ogni membro dispone di un solo voto. 2.   Le riunioni del consiglio delle autorità di vigilanza sono convocate dal presidente di propria iniziativa o su richiesta di un terzo dei membri, e sono presiedute dal presidente. 3.   Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta e pubblica il proprio regolamento interno. 4.   Il regolamento interno fissa nel dettaglio le modalità di voto, tra cui, se del caso, le regole in materia di quorum. I membri non votanti e gli osservatori, a eccezione del presidente e del direttore esecutivo, non assistono alle discussioni del consiglio delle autorità di vigilanza relative a singoli istituti finanziari, salvo diversamente disposto all’, paragrafo 3, o negli atti di cui all’, paragrafo 2.
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Processo decisionale (Art. 44 Regolamento (UE) 2010/1093) — Testo vigente | Portale Normativo