Art. 40

Composizione

In vigore dal 24 nov 2010
Composizione 1.   Il consiglio delle autorità di vigilanza è composto da: a) il presidente, senza diritto di voto; b) il capo dell’autorità pubblica nazionale competente per la vigilanza degli enti creditizi in ogni Stato membro, che partecipa di persona almeno due volte all’anno; c) un rappresentante della Commissione, senza diritto di voto; d) un rappresentante della Banca centrale europea, senza diritto di voto; e) un rappresentante del CERS, senza diritto di voto; f) un rappresentante per ognuna delle altre due autorità europee di vigilanza, senza diritto di voto. 2.   Il consiglio delle autorità di vigilanza convoca le riunioni con il gruppo delle parti interessate nel settore bancario su base periodica, almeno due volte l’anno. 3.   Ogni autorità competente è responsabile della nomina di un supplente di alto livello scelto nell’ambito della propria autorità, il quale può sostituire il membro del consiglio delle autorità di vigilanza di cui al paragrafo 1, lettera b), nel caso in cui questi non possa partecipare. 4.   Quando l’autorità di cui al paragrafo 1, lettera b), non è una banca centrale, il membro del consiglio delle autorità di vigilanza di cui alla predetta lettera può decidere di portare un rappresentante, senza diritto di voto, della banca centrale dello Stato membro. 5.   Negli Stati membri in cui più di un’autorità è responsabile della vigilanza ai sensi del presente regolamento, tali autorità si accordano su un rappresentante comune. Tuttavia, quando un punto previsto per la discussione del consiglio delle autorità di vigilanza non rientra nella competenza dell’autorità nazionale rappresentata dal membro di cui al paragrafo 1, lettera b), detto membro può portare un rappresentante dell’autorità nazionale competente, senza diritto di voto. 6.   Ai fini della direttiva 94/19/CE, il membro del consiglio delle autorità di vigilanza di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere accompagnato, se necessario, da un rappresentante, senza diritto di voto, dei pertinenti organismi incaricati della gestione dei sistemi di garanzia dei depositi in ogni Stato membro. 7.   Il consiglio delle autorità di vigilanza può decidere di ammettere osservatori. Il direttore esecutivo può partecipare alle riunioni del consiglio delle autorità di vigilanza, senza diritto di voto.
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