Art. 37

Gruppo delle parti interessate nel settore bancario

In vigore dal 24 nov 2010
Gruppo delle parti interessate nel settore bancario 1.   Per facilitare la consultazione delle parti interessate nei settori pertinenti per i compiti dell’Autorità, è istituito un gruppo delle parti interessate nel settore bancario. Il gruppo delle parti interessate nel settore bancario è consultato sulle misure adottate ai sensi degli articoli da 10 a 15 riguardo alle norme tecniche di regolamentazione e alle norme tecniche di attuazione e, ove queste non riguardino i singoli istituti finanziari, ai sensi dell’ sugli orientamenti e sulle raccomandazioni. Quando occorre agire con urgenza e la consultazione risulta impossibile, il gruppo delle parti interessate nel settore bancario è informato quanto prima possibile. Il gruppo delle parti interessate nel settore bancario si riunisce almeno quattro volte all’anno. 2.   Il gruppo delle parti interessate nel settore bancario si compone di trenta membri che rappresentano in modo proporzionato gli enti creditizi e le imprese di investimento operanti nell’Unione, i rappresentanti dei loro dipendenti, nonché i consumatori, gli utenti dei servizi bancari e i rappresentanti delle PMI. Almeno cinque dei suoi membri sono esponenti del mondo accademico indipendenti e di altissimo livello. Dieci dei suoi membri rappresentano gli istituti finanziari, tre dei quali rappresentano le banche cooperative e di risparmio. 3.   I membri del gruppo delle parti interessate nel settore bancario sono nominati dal consiglio delle autorità di vigilanza su proposta delle relative parti interessate. Nella sua decisione, il consiglio delle autorità di vigilanza provvede, per quanto possibile, a garantire un equilibrio geografico e di genere ed una rappresentanza adeguati delle parti interessate di tutta l’Unione. 4.   L’Autorità fornisce tutte le informazioni necessarie nel rispetto del segreto professionale di cui all’ e assicura un adeguato supporto di segreteria al gruppo delle parti interessate nel settore bancario. Ai membri del gruppo delle parti interessate nel settore bancario che rappresentano organizzazioni senza scopo di lucro è garantito un adeguato rimborso, ad esclusione dei rappresentanti delle imprese del settore. Il gruppo delle parti interessate nel settore bancario può istituire gruppi di lavoro su questioni tecniche. La durata del mandato dei membri del gruppo delle parti interessate nel settore bancario è di due anni e mezzo, al termine dei quali ha luogo una nuova procedura di selezione. I membri del gruppo delle parti interessate nel settore bancario possono essere nominati per due mandati consecutivi. 5.   Il gruppo delle parti interessate nel settore bancario può emanare pareri e fornire consulenze all’Autorità su qualsiasi questione in relazione ai compiti dell’Autorità, concentrandosi in particolare sui compiti di cui agli articoli da 10 a 16 e agli . 6.   Il gruppo delle parti interessate nel settore bancario adotta il proprio regolamento interno a maggioranza dei due terzi dei suoi membri. 7.   L’Autorità pubblica i pareri e le consulenze del gruppo delle parti interessate nel settore bancario e i risultati delle sue consultazioni.
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