Art. 70
Obbligo del segreto professionale
In vigore dal 24 nov 2010
Obbligo del segreto professionale
1. I membri del consiglio delle autorità di vigilanza e del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo e il personale dell’Autorità, ivi compresi i funzionari temporaneamente distaccati dagli Stati membri e tutte le altre persone che svolgono compiti per l’Autorità su base contrattuale, sono soggetti all’obbligo del segreto professionale, conformemente all’articolo 339 TFUE e alle disposizioni della pertinente normativa dell’Unione, anche dopo la cessazione dalle loro funzioni.
Ad essi si applica l’ dello statuto dei funzionari.
Conformemente allo statuto dei funzionari, il personale, dopo la cessazione dal servizio, è tenuto a osservare i doveri di onestà e delicatezza nell’accettare determinate funzioni o determinati vantaggi.
Né gli Stati membri, né le istituzioni o gli organi dell’Unione né altri soggetti pubblici o privati cercano di influenzare i membri del personale dell’Autorità nell’assolvimento dei loro compiti.
2. Fatti salvi i casi rilevanti per il diritto penale, qualsiasi informazione riservata ricevuta dalle persone di cui al paragrafo 1 nell’esercizio delle loro funzioni non può essere divulgata ad alcuna persona o autorità, se non in forma sintetica o aggregata cosicché non si possano individuare i singoli istituti finanziari.
Inoltre, l’obbligo di cui al paragrafo 1 e al primo comma del presente paragrafo non impedisce all’Autorità e alle autorità nazionali di vigilanza di utilizzare le informazioni per garantire l’osservanza degli atti di cui all’, paragrafo 2, e in particolare nelle procedure di adozione delle decisioni.
3. I paragrafi 1 e 2 non ostano a che l’Autorità proceda allo scambio di informazioni con le autorità nazionali di vigilanza previsto dal presente regolamento e da altra normativa dell’Unione applicabile agli istituti finanziari.
Tali informazioni sono coperte dal segreto professionale di cui ai paragrafi 1 e 2. L’Autorità inserisce nel proprio regolamento interno le disposizioni pratiche per l’attuazione delle norme di riservatezza di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. L’Autorità applica la decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione (42).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2010:1093:oj#art-70