Art. 36
Rapporti con il CERS
In vigore dal 24 nov 2010
Rapporti con il CERS
1. L’Autorità coopera strettamente e regolarmente con il CERS.
2. L’Autorità comunica regolarmente e tempestivamente al CERS le informazioni di cui ha bisogno per eseguire i suoi compiti. Tutti i dati necessari allo svolgimento dei suoi compiti che non si presentano in forma sintetica o aggregata sono forniti senza indugio al CERS su richiesta motivata, secondo le modalità definite all’ del regolamento (UE) n. 1092/2010. L’Autorità, in cooperazione con il CERS, dispone di adeguate procedure interne per la divulgazione di informazioni riservate, in particolare informazioni riguardanti i singoli istituti finanziari.
3. Conformemente ai paragrafi 4 e 5, l’Autorità garantisce un seguito adeguato alle segnalazioni e alle raccomandazioni del CERS di cui all’ del regolamento (UE) n. 1092/2010.
4. Quando riceve una segnalazione o una raccomandazione inviatale dal CERS, l’Autorità convoca senza indugio una riunione del consiglio delle autorità di vigilanza ed esamina le implicazioni della segnalazione o della raccomandazione per l’esecuzione dei suoi compiti.
Decide, secondo la procedura di decisione pertinente, qualsiasi misura da adottare conformemente alle competenze che le sono conferite dal presente regolamento per risolvere i problemi rilevati nelle segnalazioni e nelle raccomandazioni.
Se non dà seguito ad una raccomandazione, l’Autorità comunica le sue ragioni al CERS e al Consiglio.
5. Quando riceve una segnalazione o una raccomandazione inviata dal CERS ad un’autorità nazionale di vigilanza competente, l’Autorità esercita, se necessario, i poteri che le sono conferiti dal presente regolamento per assicurare il seguito tempestivo.
Quando non intende seguire la raccomandazione del CERS, il destinatario comunica e ne discute le ragioni con il consiglio delle autorità di vigilanza.
L’Autorità competente tiene debitamente conto delle argomentazioni del consiglio delle autorità di vigilanza nell’informare il Consiglio e il CERS ai sensi dell’ del regolamento (UE) n. 1092/2010.
6. Nell’esecuzione dei compiti che le sono assegnati dal presente regolamento, l’Autorità tiene in massima considerazione le segnalazioni e le raccomandazioni del CERS.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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