Art. 2
In vigore dal 24 nov 2010
Il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee è modificato come segue:
1)
il titolo è sostituito dal seguente: «Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea»;
2)
fatta eccezione per l’articolo 28 bis, paragrafo 8, l’espressione «Comunità europee» è sostituita da «Unione europea» e il termine «Comunità» è sostituito da «Unione», con gli adeguamenti grammaticali del caso;
3)
all’articolo 12, paragrafo 3, e all’articolo 82, paragrafo 5, l’espressione «Ufficio per la selezione del personale delle Comunità europee» è sostituita da «Ufficio europeo per la selezione del personale»;
4)
all’articolo 39, paragrafo 1, la parte di frase «articolo 283 del trattato CE» è sostituita dalla seguente: «articolo 336 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea»;
5)
l’ è così modificato:
a)
alla lettera c) la parte di frase «dai trattati che istituiscono le Comunità oppure dal trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee o presso un presidente eletto di una istituzione o di un organo delle Comunità» è sostituita dalla seguente: «dal trattato sull’Unione europea o dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea o presso un presidente eletto di una istituzione o di un organo dell’Unione»;
b)
è inserita la seguente lettera:
«e)
il personale distaccato dai servizi diplomatici nazionali degli Stati membri, assunto per occupare, a titolo temporaneo o permanente, un impiego presso il SEAE.»;
6)
all’articolo 3 bis, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
«il personale assunto per svolgere mansioni a tempo pieno o parziale nelle delegazioni dell’Unione può essere distaccato temporaneamente presso la sede dell’istituzione nel quadro della procedura di mobilità di cui agli dell’allegato X dello statuto.»;
7)
all’articolo 3 ter, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«tranne nei casi di cui all’articolo 3 bis, paragrafo 1, secondo comma, il ricorso ad agenti contrattuali per mansioni ausiliarie è escluso qualora sia d’applicazione l’articolo 3 bis.»;
8)
l’articolo 10 è così modificato:
a)
i quattro commi esistenti sono numerati;
b)
l’ultima frase del paragrafo 4 è soppressa;
c)
è aggiunto il seguente paragrafo:
«5. Gli articoli 95, 96 e 99 dello statuto si applicano per analogia agli agenti temporanei. Il titolo VIII ter dello statuto si applica per analogia agli agenti temporanei con sede di servizio in un paese terzo.»;
9)
all’articolo 47, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
l’ultimo giorno del mese in cui l’agente compie 65 anni o, se del caso, alla data stabilita ai sensi dell’articolo 50 quater, paragrafo 2; oppure»;
10)
il capitolo seguente è inserito nel titolo II:
«CAPITOLO 10
Disposizioni particolari per gli agenti temporanei di cui all’, lettera e)
Articolo 50 ter
1. Il personale proveniente dai servizi diplomatici nazionali degli Stati membri, selezionato in base alla procedura stabilita all’articolo 98, paragrafo 1, dello statuto, e distaccato dai rispettivi servizi diplomatici nazionali, è assunto con contratto temporaneo ai sensi dell’, lettera e).
2. Detti agenti possono essere assunti per un periodo massimo di quattro anni. I contratti possono essere rinnovati, per un periodo massimo di quattro anni. La loro assunzione non dovrebbe superare in totale gli otto anni. Tuttavia, in casi eccezionali e nell’interesse del servizio, al termine dell’ottavo anno il contratto può essere prorogato per un periodo massimo di due anni. Ciascuno Stato membro garantisce ai propri funzionari distaccati come agenti temporanei al SEAE la reintegrazione immediata alla fine del periodo di servizio presso il SEAE, a norma delle disposizioni applicabili del diritto nazionale.
3. Gli Stati membri sostengono l’Unione nella riscossione di eventuali pendenze di cui all’articolo 22 dello statuto a carico degli agenti temporanei del SEAE di cui all’, lettera e), del presente regime.
Articolo 50 quater
1. Gli articoli 37, 38 e 39 dello statuto si applicano per analogia. Il distacco non si prolunga oltre la scadenza del contratto.
2. Il secondo comma dell’articolo 52, lettera b) dello statuto si applica per analogia.»;
11)
all’articolo 80, è aggiunto il paragrafo seguente:
«5. Gli articoli 95, 96 e 99 dello statuto si applicano per analogia.»;
12)
l’articolo 118 è sostituito dal seguente:
«Articolo 118
L’allegato X dello statuto si applica per analogia agli agenti contrattuali che prestano servizio nei paesi terzi. Tuttavia, l’articolo 21 di detto allegato si applica solo se la durata del contratto è per un periodo non inferiore a un anno.»;
13)
l’articolo 121 è sostituito dal seguente:
«Articolo 121
In materia di sicurezza sociale, l’istituzione si accolla i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro in base alla legislazione vigente nella sede in cui l’agente svolge le sue mansioni, sempreché gli accordi relativi a quella sede non dispongano altrimenti. L’istituzione pone in essere un sistema autonomo o complementare di sicurezza sociale per paesi nei quali manca un regime locale o la sua copertura è carente.»;
14)
all’articolo 124, i termini «l’articolo 23, primo e secondo comma,» sono sostituiti da «l’articolo 23».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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