Art. 1
In vigore dal 24 nov 2010
Lo statuto dei funzionari delle Comunità europee è così modificato:
1.
il titolo è sostituito dal seguente: «Statuto dei funzionari dell’Unione europea»;
2.
fatta eccezione per l’articolo 66 bis, paragrafo 1, l’espressione «Comunità europee» è sostituita da «Unione europea».
Fatti salvi i riferimenti alla Comunità europea del carbone e dell’acciaio, alla Comunità economica europea o alla Comunità europea dell’energia atomica di cui agli articoli 68 e 83, il termine «Comunità» (al singolare o al plurale) è sostituito da «Unione», con le modifiche grammaticali del caso.
Le espressioni «tre Comunità europee» e «una delle tre Comunità europee» sono sostituite da «Unione europea»;
3.
all’articolo 64, secondo comma, e all’articolo 65, paragrafo 3, la parte di frase «alla maggioranza qualificata prevista dal paragrafo 2, secondo comma, prima fattispecie degli articoli 148 del trattato che istituisce la Comunità europea e 118 del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica» è sostituita dalla seguente: «alla maggioranza qualificata prevista all’articolo 16, paragrafi 4 e 5, del trattato sull’Unione europea». All’articolo 13, primo comma, seconda frase dell’allegato X, la parte di frase «prevista al paragrafo 2, secondo comma, prima eventualità dell’articolo 148 del trattato che istituisce la Comunità europea e all’articolo 118 del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica» è sostituita dalla seguente: «prevista all’articolo 16, paragrafi 4 e 5, del trattato sull’Unione europea».
All’articolo 83 bis, paragrafo 5, all’articolo 14, paragrafo 2, dell’allegato XII, e all’articolo 22, paragrafo 3, dell’allegato XIII, la parte di frase «prevista all’articolo 205, paragrafo 2, primo trattino, del trattato CE» è sostituita dalla seguente: «prevista all’articolo 16, paragrafi 4 e 5, del trattato sull’Unione europea». All’articolo 13, paragrafo 3, dell’allegato VII, la parte di frase «prevista all’articolo 205, paragrafo 2, primo trattino, del trattato CE» è sostituita dalla seguente: «prevista dall’articolo 16, paragrafi 4 e 5, del trattato sull’Unione europea».
All’articolo 45, paragrafo 2, la parte di frase «all’articolo 314 del trattato CE», è sostituita dalla seguente: «all’articolo 55 del trattato sull’Unione europea»;
4.
all’articolo 7, paragrafo 1, dell’allegato III, l’espression «Ufficio per la selezione del personale delle Comunità europee» è sostituita da «Ufficio europeo per la selezione del personale».
All’articolo 7, paragrafo 3, dell’allegato VII la parte di frase «nell’allegato IV del trattato che istituisce la Comunità economica europea» è sostituita dalla seguente: «nell’allegato II del trattato sul funzionamento dell’Unione europea».
All’articolo 40 dell’allegato VIII l’espressione «Commissione delle Comunità europee» è sostituita da «Commissione europea»;
5.
all’articolo 6, paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano conformemente all’articolo 336 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.»
All’articolo 9, paragrafo 2, dell’allegato VIII e all’articolo15, paragrafo 2, dell’allegato XI, i termini «articolo 283 del trattato CE» sono sostituiti dai seguenti: «articolo 336 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea».
All’articolo 10 dell’allegato XI, la parte di frase «al Consiglio che delibera secondo la procedura prevista all’articolo 283 del trattato CE» è sostituita dalla seguente: «al Parlamento europeo e al Consiglio che deliberano secondo la procedura prevista all’articolo 336 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea»;
6.
l’articolo 1 ter è così modificato:
a)
è inserita la seguente lettera:
«a)
il servizio europeo per l’azione esterna (qui di seguito denominato SEAE),»;
b)
le lettere da a) a d) diventano lettere da b) a e);
7.
all’articolo 23, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«I lasciapassare previsti nel protocollo sui privilegi e sulle immunità sono rilasciati ai capi unità, ai funzionari dei gradi da AD12 a AD16, ai funzionari la cui sede di servizio sia situata fuori dal territorio dell’Unione europea e per altri funzionari per i quali vengano richiesti nell’interesse del servizio.»;
8.
all’articolo 77, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Tuttavia, per i funzionari i quali abbiano assistito una persona che assolva un mandato previsto dal trattato sull’Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il presidente eletto di una istituzione o di un organo dell’Unione, ovvero il presidente eletto di uno dei gruppi politici presso il Parlamento europeo, i diritti alle pensioni corrispondenti agli anni di servizio compiuti nell’esercizio di detta funzione sono calcolati sulla base dell’ultimo stipendio base percepito nella posizione suddetta, sempreché tale stipendio sia superiore a quello preso in considerazione in base alle disposizioni del secondo comma del presente articolo.»;
9.
il titolo VIII bis diventa titolo VIII ter. Il seguente titolo è inserito dopo il titolo VIII:
«TITOLO VIII bis
DISPOSIZIONI PARTICOLARI APPLICABILI AL SEAE
Articolo 95
1. I poteri conferiti dal presente statuto all’autorità che ha il potere di nomina vengono esercitati dall’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (qui di seguito denominato alto rappresentante) nei confronti di tutto il personale del SEAE. L’alto rappresentante ha la facoltà di stabilire chi all’interno del SEAE esercita tali poteri vengano demandati. Si applica l’, paragrafo 2.
2. Con riferimento ai capi delegazione, i poteri relativi alle nomine vengono esercitati, ricorrendo ad una procedura esaustiva di selezione, basata sul merito e tenuto conto dell’equilibrio di genere e geografico, sulla scorta di un elenco di candidati approvato dalla Commissione conformemente ai poteri conferitele dai trattati. Altrettanto vale, mutatis mutandis, per i trasferimenti nell’interesse del servizio a un posto di capo delegazione, effettuati in casi eccezionali e per un determinato periodo temporaneo.
3. Sui capi delegazione, qualora svolgano, nel quadro dei loro normali compiti, mansioni per conto della Commissione, l’autorità che ha il potere di nomina avvia indagini amministrative e procedure disciplinari, ai sensi degli articoli 22 e 86, nonché dell’allegato IX, ove la Commissione ne faccia richiesta.
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 43, la Commissione viene consultata.
Articolo 96
In deroga all’articolo 11, un funzionario della Commissione che lavora presso una delegazione dell’Unione è tenuto a chiedere e ricevere istruzioni dal capo delegazione, in conformità del ruolo previsto per quest’ultimo dall’ della decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna (*1).
Un funzionario del SEAE chiamato a svolgere compiti per conto della Commissione nel quadro delle proprie funzioni riceve da quest’ultima istruzioni sull’espletamento di tali compiti, in conformità dell’articolo 221, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Le misure di dettaglio per l’attuazione del presente articolo sono concordate tra la Commissione e il SEAE.
Articolo 97
Fino al 30 giugno 2014, per quanto riguarda i funzionari trasferiti al SEAE a norma della decisione 2010/427/UE, in deroga agli del presente statuto e alle condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, le autorità che hanno il potere di nomina nelle istituzioni interessate possono, in casi eccezionali, agendo di comune accordo e nell’esclusivo interesse del servizio, sentito il funzionario del Consiglio o della Commissione, trasferire il funzionario SEAE da tale servizio ad un posto vacante dello stesso grado presso il segretariato generale del Consiglio o presso la Commissione senza notificare al personale il posto vacante.
Articolo 98
1. Ai fini dell’articolo 29, paragrafo 1,lettera a), nell’assegnare un posto vacante presso il SEAE l’autorità che ha il potere di nomina esamina le candidature dei funzionari del segretariato generale del Consiglio, della Commissione e del SEAE, degli agenti temporanei di cui all’, lettera e), del regime applicabile agli altri agenti e del personale dei servizi diplomatici degli Stati membri, senza privilegiare alcuna di dette categorie. Fino al 30 giugno 2013, in deroga all’articolo 29, per il personale proveniente dall’esterno dell’istituzione, il SEAE assumerà esclusivamente funzionari provenienti dal segretariato generale del Consiglio e dalla Commissione nonché personale proveniente dai servizi diplomatici degli Stati membri.
Tuttavia, in casi eccezionali e dopo aver esaurito le possibilità di procedere alle assunzioni conformemente alle presenti disposizioni, l’autorità che ha il potere di nomina può decidere di assumere, a partire da categorie diverse da quelle elencate nella prima frase del primo paragrafo, personale di livello AD destinato a funzioni di assistenza tecnica, necessario per il buon funzionamento del SEAE, ad esempio specialisti nel campo della gestione delle crisi, della sicurezza e dell’informatica.
A decorrere dal 1o luglio 2013, l’autorità che ha il potere di nomina esamina anche le candidature di funzionari di istituzioni diverse da quelle elencate al primo comma, senza privilegiare alcuna di tali categorie.
2. Ai fini dell’articolo 29, paragrafo 1, e fatto salvo l’articolo 97, nell’assegnare un posto vacante, l’autorità che ha il potere di nomina di istituzioni diverse dal SEAE esamina le candidature interne e quelle dei funzionari del SEAE che prima di passare al servizio erano funzionari dell’istituzione in questione, senza privilegiare alcuna di tali categorie.
Articolo 99
1. Finché l’alto rappresentante non decida di istituire una commissione di disciplina interna al SEAE, funge da commissione di disciplina per il servizio quella istituita presso la Commissione. L’alto rappresentante adotta tale decisione non oltre il 31 dicembre 2011.
Nelle more della costituzione della commissione di disciplina interna al SEAE, i due membri supplenti di cui all’, paragrafo 2, dell’allegato IX vengono scelti tra i funzionari del SEAE. L’autorità che ha il potere di nomina e il comitato del personale di cui all’, paragrafo 5, e all’articolo 6, paragrafo 4, dell’allegato IX sono quelli del SEAE.
2. Il comitato del personale della Commissione rappresenta altresì i funzionari e altri agenti del SEAE finché presso il SEAE non sia istituito un comitato del personale in conformità dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, il che dovrebbe avvenire non oltre il 31 dicembre 2011, in deroga alla disposizione contenuta in tale trattino.»;
10.
al capitolo 3 dell’allegato X è inserito il seguente articolo:
«Articolo 9 bis
Durante il congedo parentale e per ragioni di famiglia di cui agli articoli 42 bis e 42 ter dello statuto, continuano a essere d’applicazione gli del presente allegato, per una durata complessiva massima di sei mesi entro ogni periodo di due anni di servizio in un paese terzo, mentre l’articolo 15 del presente allegato resta d’applicazione per un periodo complessivo di nove mesi entro ciascun periodo di due anni di servizio in un paese terzo.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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