Art. 3
In vigore dal 24 nov 2010
1. I funzionari e gli agenti temporanei che occupano un impiego in una struttura organizzativa trasferita dal segretariato generale del Consiglio dalla Commissione al servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), a norma della decisione 2010/427/UE, si considerano trasferiti dalla rispettiva istituzione al SEAE alla data indicata all’articolo 7 di detta decisione. Ciò vale mutatis mutandis per gli agenti contrattuali e locali assegnati a tale struttura organizzativa, le cui condizioni contrattuali rimangono immutate. L’autorità che ha il potere di nomina del Consiglio o della Commissione, a seconda dei casi, informa in anticipo il personale interessato da tale trasferimento.
2. Di concerto con l’alto rappresentante e il servizio diplomatico nazionale interessato, i contratti di agenti temporanei provenienti dai servizi diplomatici nazionali degli Stati membri e assunti, o il cui contratto è stato modificato, dopo il 30 novembre 2009, i quali occupino un impiego in una struttura organizzativa trasferita al SEAE dal segretariato generale del Consiglio o dalla Commissione ai sensi della decisione 2010/427/UE, vengono trasformati, senza bisogno di una nuova procedura di selezione, in contratti di cui all’, lettera e) del regime applicabile agli altri agenti. Le rimanenti condizioni del contratto restano invariate.
3. Fino al 30 giugno 2013 e in deroga all’articolo 7 dello statuto, i funzionari e gli altri agenti del segretariato generale del Consiglio o della Commissione che esercitano funzioni di sostegno tecnico per il SEAE, dopo essere stati sentiti, possono essere trasferiti al SEAE tramite comune accordo delle istituzioni interessate, nel pieno rispetto delle prerogative dell’autorità di bilancio. Tale trasferimento ha effetto alla data fissata nella pertinente decisione di bilancio in cui sono iscritti i posti corrispondenti al SEAE e i relativi stanziamenti.
4. Conformemente all’articolo 27 dello statuto, nonché all’articolo 12, paragrafo 1, primo comma, e all’articolo 82 del regime applicabile agli altri agenti, l’assunzione è volta ad assicurare al SEAE la collaborazione di funzionari e agenti temporanei dotati delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità, assunti secondo una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri dell’Unione. Tale obbligo si applica al SEAE nel suo complesso e alle varie componenti del suo personale, compresi gli agenti temporanei di cui all’, lettera e), del regime applicabile agli altri agenti. Il personale del SEAE include inoltre una presenza adeguata e significativa di cittadini di tutti gli Stati membri.
5. Conformemente all’articolo 1 quinquies, paragrafi 2 e 3, dello statuto, l’alto rappresentante adotta le opportune misure per promuovere le pari opportunità per il genere sottorappresentato in determinati gruppi di funzioni, in particolare nel gruppo di funzioni AD.
6. Onde garantire una rappresentanza adeguata di personale dei servizi diplomatici nazionali all’interno del SEAE, l’alto rappresentante decide che, in deroga all’articolo 29 e all’articolo 98, paragrafo 1, primo comma, dello statuto, fino al 30 giugno 2013 per determinati impieghi nel gruppo di funzioni AD nel SEAE sia possibile dare priorità a candidati provenienti dai servizi diplomatici nazionali degli Stati membri, in presenza di qualifiche equivalenti.
Storico versioni
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