Art. 3
In vigore dal 18 nov 2010
1. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011.
3. Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, il punto 1, nella misura in cui si riferisce agli articoli da 68 a 71, agli articoli da 90 a 97 decies e all'articolo 97 undecies, paragrafo 2, e i punti 8 e 9 dell' si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2017.
4. I paesi beneficiari che non sono pronti ad applicare il sistema degli esportatori registrati alla data specificata al paragrafo 3 e che presentano alla Commissione una richiesta scritta anteriormente al 1o luglio 2016 o per i quali la Commissione, conformemente all', secondo comma, ha proposto modifiche, possono continuare ad applicare le disposizioni di cui al titolo IV, capitolo 2, sezione 1 bis, e agli allegati 17 e 18 del regolamento (CE) n. 2454/93, modificato dal presente regolamento, fino al 1o gennaio 2020.
5. L', punto 2, si applica fino alla data indicata nel paragrafo 3 o, per i paesi beneficiari di cui al paragrafo 4, fino alla data indicata nel paragrafo 4.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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