Art. 1
In vigore dal 18 nov 2010
Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è così modificato:
(1)
Nella parte I, titolo IV, capitolo 2, gli articoli da 66 a 97 sono sostituiti dai seguenti:
«
Sezione 1
Sistema delle preferenze generalizzate
Sottosezione 1
Disposizioni generali
Articolo 66
La presente sezione stabilisce le norme concernenti la definizione della nozione di “prodotti originari” nonché le procedure e i metodi di cooperazione amministrativa ad essa correlati ai fini dell'applicazione del sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG) concesso dall'Unione europea ai paesi in via di sviluppo con il regolamento (CE) n. 732/2008 (*1) (di seguito “il sistema”).
Articolo 67
1. Ai fini della presente sezione e della sezione 1 bis del presente capitolo si applicano le seguenti definizioni:
a)
“paese beneficiario”, un paese o territorio elencato nel regolamento (CE) n. 732/2008; il termine “paese beneficiario” comprende anche, e non può superare, i limiti del mare territoriale di tale paese o territorio ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Convenzione di Montego Bay, 10 dicembre 1982);
b)
“fabbricazione”, qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio;
c)
“materiale”, qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte, ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;
d)
“prodotto”, il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
e)
“merci”, sia i materiali che i prodotti;
f)
“cumulo bilaterale”, il sistema che consente di considerare i prodotti che, secondo il presente regolamento, sono originari dell'Unione europea come materiali originari di un determinato paese beneficiario quando sono ulteriormente lavorati o incorporati in un prodotto in tale paese;
g)
“cumulo con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia”, il sistema che consente di considerare i prodotti originari della Norvegia, della Svizzera o della Turchia come materiali originari di un determinato paese beneficiario quando sono ulteriormente lavorati o incorporati in un prodotto in tale paese e importati nell'Unione europea;
h)
“cumulo regionale”, il sistema che consente di considerare i prodotti che, secondo il presente regolamento, sono originari di un paese facente parte di un gruppo regionale come materiali originari di un altro paese dello stesso gruppo regionale (o di un paese di un altro gruppo regionale se è possibile il cumulo fra gruppi) quando sono ulteriormente trasformati o incorporati in un prodotto ivi fabbricato;
i)
“cumulo ampliato”, il sistema in base al quale, su autorizzazione della Commissione richiesta da un determinato paese beneficiario, taluni materiali originari di un paese vincolato all'Unione europea da un accordo di libero scambio ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) sono considerati materiali originari di tale paese quando sono ulteriormente trasformati o incorporati in un prodotto ivi fabbricato;
j)
“materiali fungibili”, materiali dello stesso tipo e della stessa qualità commerciale, che presentano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche e non possono essere distinti tra loro una volta incorporati nel prodotto finito;
k)
“gruppo regionale”, il gruppo di paesi fra i quali si applica il cumulo regionale;
l)
“valore in dogana”, il valore determinato conformemente all'accordo del 1994 relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo OMC sul valore in dogana);
m)
“valore dei materiali” nell'elenco di cui all'allegato 13 bis, il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel paese beneficiario. Tale definizione si applica, mutatis mutandis, anche per la determinazione dei materiali originari utilizzati;
n)
“prezzo franco fabbrica”, il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, purché comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati e tutti gli altri costi correlati alla fabbricazione del prodotto stesso, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto.
Se il prezzo effettivamente corrisposto non rispecchia tutti i costi correlati alla fabbricazione del prodotto che sono realmente sostenuti nel paese beneficiario, per prezzo franco fabbrica si intende la somma di tutti questi costi, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
o)
“contenuto massimo di materiali non originari”, il contenuto massimo di materiali non originari ammesso affinché la fabbricazione possa essere considerata come lavorazione o trasformazione sufficiente a conferire al prodotto il carattere originario. Può essere espresso in percentuale del prezzo franco fabbrica del prodotto o in percentuale del peso netto dei materiali utilizzati rientranti in un determinato gruppo di capitoli, in un capitolo, in una voce o in una sottovoce;
p)
“peso netto”, il peso delle merci senza materiale d'imballaggio e contenitori di imballaggio di qualsiasi tipo;
q)
“capitoli”, “voci” e “sottovoci”, i capitoli, le voci e le sottovoci (a quattro o a sei cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato, con le modifiche indicate nella raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 26 giugno 2004;
r)
“classificato”, categorizzato mediante classificazionein una determinata voce o sottovoce del sistema armonizzato;
s)
“spedizione”, i prodotti
—
spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario oppure
—
trasportati sulla scorta di un titolo di trasporto unico che accompagni il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, sulla scorta di una fattura unica;
t)
“esportatore”, qualsiasi soggetto che esporti merci verso l'Unione europea o un paese beneficiario e sia in grado di provare l'origine delle merci, anche se non ne è il produttore o non espleta personalmente le formalità di esportazione;
u)
“esportatore registrato”, qualsiasi esportatore registrato presso le autorità competenti del paese beneficiario ai fini del rilascio delle attestazioni di origine richieste per l'esportazione nell'ambito del sistema;
v)
“attestazione di origine”, l'attestazione redatta dall'esportatore nella quale si constata che i prodotti in essa contemplati sono conformi alle norme di origine del sistema, allo scopo di consentire alla persona che dichiari le merci per l'immissione in libera pratica nell'Unione europea di ottenere il beneficio del trattamento tariffario preferenziale o all'operatore economico stabilito in un paese beneficiario che importa materiali per l'ulteriore trasformazione nell'ambito delle norme sul cumulo di provare il carattere originario di tali merci.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera n), se l'ultima lavorazione o trasformazione è stata appaltata a un fabbricante, il termine “fabbricante” di cui al paragrafo 1, lettera n), primo comma, può riferirsi all'impresa appaltante.
Articolo 68
1. Al fine di garantire la corretta applicazione del sistema i paesi beneficiari assumono l'impegno di:
a)
porre e mantenere in essere le strutture e i sistemi amministrativi necessari per l'attuazione e la gestione, nel loro paese, delle norme e delle procedure stabilite nella presente sezione, comprese, all'occorrenza, le disposizioni necessarie per l'applicazione del cumulo;
b)
assicurare che le loro autorità competenti cooperino con la Commissione e con le autorità doganali degli Stati membri.
2. La cooperazione di cui al paragrafo 1, lettera b), consiste:
a)
nel fornire tutto il sostegno necessario qualora la Commissione chieda di controllare la corretta gestione del sistema nel paese interessato, anche mediante visite di verifica effettuate dalla Commissione stessa o dalle autorità doganali degli Stati membri;
b)
fatti salvi gli articoli 97 octies e 97 nonies, nel verificare il carattere originario dei prodotti e il rispetto delle altre condizioni stabilite nella presente sezione, anche mediante visite sul posto, ove richiesto dalla Commissione o dalle autorità doganali degli Stati membri nell'ambito di indagini sull'origine.
3. I paesi beneficiari presentano alla Commissione l'impegno di cui al paragrafo 1.
Articolo 69
1. I paesi beneficiari comunicano alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità situate nel loro territorio che:
a)
fanno parte delle loro autorità pubbliche, o agiscono sotto l'autorità dello Stato, e sono competenti per registrare gli esportatori e cancellarli dall'elenco degli esportatori registrati;
b)
fanno parte delle loro autorità pubbliche e hanno facoltà di coadiuvare la Commissione e le autorità doganali degli Stati membri mediante la cooperazione amministrativa prevista nella presente sezione.
2. I paesi beneficiari informano senza indugio la Commissione di qualsiasi modifica nelle informazioni di cui al paragrafo 1.
3. La Commissione costituisce una banca dati elettronica degli esportatori registrati sulla base delle informazioni fornite dalle autorità pubbliche dei paesi beneficiari e dalle autorità doganali degli Stati membri.
Solo la Commissione ha accesso alla banca dati e ai dati in essa contenuti. Le autorità di cui al primo comma garantiscono che i dati trasmessi alla Commissione sono aggiornati, completi ed esatti.
I dati elaborati nella banca dati di cui al primo comma sono pubblicati mediante internet, ad eccezione delle informazioni riservate contenute nelle caselle 2 e 3 della domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato di cui all'articolo 92.
I dati personali trattati nella banca dati di cui al primo comma e dagli Stati membri a norma della presente sezione sono trasferiti o messi a disposizione di paesi terzi o di organizzazioni internazionali unicamente in conformità all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 45/2001.
4. Il presente regolamento non pregiudica in alcun modo il livello di tutela delle persone fisiche stabilito dal diritto unionale e nazionale riguardo al trattamento dei dati personali e, in particolare, lascia impregiudicati sia gli obblighi incombenti agli Stati membri in relazione al trattamento dei dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE sia gli obblighi incombenti, nell'esercizio delle loro funzioni, alle istituzioni e agli organismi dell'Unione europea in relazione al trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001.
I dati relativi all'identificazione e alla registrazione degli esportatori, costituiti dalla serie di dati elencati all'allegato 13 quater, punti 1, 3 (relativo alla descrizione delle attività), 4 e 5, possono essere pubblicati su internet dalla Commissione soltanto se gli esportatori hanno liberamente espresso il proprio consenso scritto dopo essere stati debitamente informati.
Agli esportatori sono fornite le informazioni di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 45/2001.
I diritti delle persone riguardo ai dati di registrazione elencati nell'allegato 13 quater e trattati nei sistemi nazionali sono esercitati conformemente alla normativa dello Stato membro che ha conservato i loro dati personali conformemente alle disposizioni della direttiva 95/46/CE.
I diritti delle persone relativi al trattamento dei dati personali nella banca dati centrale di cui al paragrafo 3 sono esercitati conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001.
Le autorità nazionali di controllo della protezione dei dati e il garante europeo della protezione dei dati, ciascuno agendo nell'ambito delle proprie competenze, collaborano attivamente e assicurano il controllo coordinato della banca dati di cui al paragrafo 3.
Articolo 70
1. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) l'elenco dei paesi beneficiari e la data da cui sono considerati adempienti alle condizioni stabilite negli articoli 68 e 69. La Commissione aggiorna tale elenco ogniqualvolta tali condizioni siano adempiute da un nuovo paese beneficiario.
2. I prodotti originari, ai sensi della presente sezione, di un paese beneficiario fruiscono del sistema all'atto dell'immissione in libera pratica nell'Unione europea solo se sono stati esportati alla data specificata nell'elenco di cui al paragrafo 1 o successivamente a tale data.
3. Il paese beneficiario è considerato adempiente alle condizioni di cui agli articoli 68 e 69 dalla data in cui ha presentato l'impegno di cui all'articolo 68, paragrafo 1, ed effettuato la comunicazione di cui all'articolo 69, paragrafo 1.
Articolo 71
L'inosservanza, da parte delle autorità competenti di un determinato paese beneficiario, degli obblighi ad essi incombenti ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1, dell'articolo 69, paragrafo 2, degli articoli 91, 92 e 93 o dell'articolo 97 octies, o l'inosservanza sistematica degli obblighi ad essi incombenti ai sensi dell'articolo 97 nonies, paragrafo 2, comporta, in conformità all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 732/2008, la revoca temporanea delle preferenze accordate a tale paese nell'ambito del sistema.
Sottosezione 2
Definizione della nozione di prodotti originari
Articolo 72
I seguenti prodotti sono considerati originari di un paese beneficiario:
a)
i prodotti interamente ottenuti in tale paese a norma dell'articolo 75;
b)
i prodotti ottenuti in tale paese in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che tali materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 76.
Articolo 73
1. Le condizioni stabilite nella presente sottosezione per l'acquisizione del carattere originario devono essere soddisfatte nel paese beneficiario interessato.
2. I prodotti originari reintrodotti nel paese beneficiaro, dopo essere stati esportati in un altro paese, sono considerati non originari salvo che si dimostri all'autorità competente che:
a)
i prodotti reintrodotti sono gli stessi prodotti che erano stati esportati e
b)
i prodotti reintrodotti non abbiano subito altre operazioni che quelle necessarie per conservarli in buono stato durante la loro permanenza nel paese di cui trattasi o nel corso dell'esportazione.
Articolo 74
1. I prodotti dichiarati per l'immissione in libera pratica nell'Unione europea devono essere gli stessi prodotti esportati dal paese beneficiario di cui sono considerati originari. Essi non devono aver subito alcun tipo di modificazione o trasformazione né operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buono stato, prima di essere dichiarati ai fini dell'immissione in libera pratica. Il magazzinaggio dei prodotti o delle spedizioni e il frazionamento delle spedizioni sono ammessi solo se effettuati sotto la responsabilità dell'esportatore o di un detentore successivo delle merci e se i prodotti restano sotto controllo doganale nel paese o nei paesi di transito.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si presumono rispettate salvo che le autorità doganali abbiano motivo di ritenere il contrario; in tal caso dette autorità possono chiedere al dichiarante di fornire le prove del rispetto di tali disposizioni; le prove possono essere presentate in qualsiasi forma, compresi documenti contrattuali di trasporto quali polizze di carico o prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o sulla numerazione dei colli o qualsiasi elemento di prova correlato alle merci stesse.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano mutatis mutandis in caso di cumulo ai sensi degli articoli 84, 85 o 86.
Articolo 75
1. Sono considerati interamente ottenuti in un determinato paese beneficiario:
a)
i prodotti minerari estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino;
b)
i prodotti del regno vegetale ivi coltivati o raccolti;
c)
gli animali vivi, ivi nati e allevati;
d)
i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
e)
i prodotti che provengono da animali macellati ivi nati e allevati;
f)
i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
g)
i prodotti dell'acquacoltura ove i pesci, i crostacei e i molluschi siano ivi nati e allevati;
h)
i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori del suo mare territoriale, con le sue navi;
i)
i prodotti fabbricati a bordo delle sue navi officina, esclusivamente con prodotti di cui alla lettera h);
j)
gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime;
k)
gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
l)
i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori del suo mare territoriale, purché esso abbia diritti esclusivi per lo sfruttamento di suolo o sottosuolo di cui trattasi;
m)
le merci ivi ottenute esclusivamente con prodotti di cui alle lettere da a) a l).
2. Le espressioni “le sue navi” e “le sue navi officina” di cui al paragrafo 1, lettere h) e i), si riferiscono soltanto alle navi e alle navi officina:
a)
che sono immatricolate nel paese beneficiario o in uno Stato membro;
b)
che battono bandiera del paese beneficiario o di uno Stato membro;
c)
che soddisfano una delle seguenti condizioni:
i)
appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini del paese beneficiario o degli Stati membri oppure
ii)
appartengono a società
—
la cui sede sociale e il cui luogo principale di attività sono situati nel paese beneficiario o negli Stati membri e
—
che sono per almeno il 50 % di proprietà del paese beneficiario o di Stati membri, di enti pubblici o cittadini del paese beneficiario o di Stati membri.
3. Ciascuna delle condizioni di cui al paragrafo 2 può essere soddisfatta negli Stati membri o in diversi paesi beneficiari purché tutti i paesi beneficiari fruiscano del cumulo regionale in conformità all'articolo 86, paragrafi 1 e 5. In tal caso i prodotti sono considerati originari del paese beneficiario di cui la nave o la nave officina battono bandiera conformemente al paragrafo 2, lettera b).
Il primo comma si applica solo se sono state soddisfatte le condizioni previste all'articolo 86, paragrafo 2, lettere b) e c).
Articolo 76
1. Fatti salvi gli articoli 78 e 79, i prodotti non interamente ottenuti nel paese beneficiario ai sensi dell'articolo 75 sono considerati originari di tale paese purché siano soddisfatte le condizioni stabilite per le merci interessate nell'elenco dell'allegato 13 bis.
2. Se un prodotto che ha acquisito il carattere originario in un determinato paese a norma del paragrafo 1 è sottoposto a un'ulterioretrasformazione in tale paese e utilizzato come materiale nella fabbricazione di un altro prodotto, non si tiene conto dei materiali non originari eventualmente utilizzati nella sua fabbricazione.
Articolo 77
1. La conformità alle condizioni di cui all'articolo 76, paragrafo 1, deve essere determinata per ciascun prodotto.
Tuttavia, ove la norma applicabile si fondi sulla conformità ad un determinato contenuto massimo di materiali non originari, il valore dei materiali non originari può essere calcolato come valore medio secondo quanto indicato nel paragrafo 2, affinché sia tenuto conto delle fluttuazioni dei costi e dei tassi di cambio.
2. Nel caso di cui al paragrafo 1, secondo comma, il prezzo franco fabbrica medio del prodotto e il valore medio dei materiali non originari utilizzati sono calcolati, rispettivamente, in base alla somma dei prezzi franco fabbrica applicati nelle vendite del prodotto effettuate nel corso dell'anno fiscale precedente e in base alla somma del valore di tutti i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti nel corso dell'anno fiscale precedente quale definito nel paese di esportazione o, qualora non siano disponibili dati relativi a un intero anno fiscale, nel corso di un periodo più breve di durata non inferiore a tre mesi.
3. Gli esportatori che hanno optato per la determinazione del valore medio applicano sistematicamente tale metodo per tutto l'anno successivo all'anno fiscale di riferimento o, se del caso, per tutto l'anno successivo al periodo di riferimento più breve. Possono cessare di applicare tale metodo se, durante un determinato anno fiscale o periodo rappresentativo più breve ma non inferiore a tre mesi, constatano la cessazione delle fluttuazioni dei costi o dei tassi di cambio che ne avevano giustificato l'applicazione.
4. I valori medi di cui al paragrafo 2 sono utilizzati, rispettivamente, in sostituzione del prezzo franco fabbrica e del valore dei materiali non originari ai fini dell'accertamento della conformità al al contenuto massimo di materiali non originari.
Articolo 78
1. Fatto salvo il paragrafo 3, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, a prescindere dall'adempimento dei requisiti deludi cui all'articolo 76, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:
a)
le operazioni di conservazione effettuate affinché i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
b)
la scomposizione e composizione di confezioni;
c)
il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
d)
la stiratura o la pressatura di prodotti e articoli tessili;
e)
semplici operazioni di pittura e lucidatura;
f)
la mondatura, la macinatura parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;
g)
le operazioni per colorare o aromatizzare lo zucchero o formare zollette di zucchero, la molitura parziale o totale dello zucchero cristallizzato;
h)
la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
i)
l'affilatura, la semplice molitura o il semplice taglio;
j)
il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);
k)
le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di sistemazione su supporti di cartone o legno e ogni altra semplice operazione di imballaggio;
l)
l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;
m)
la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse; la miscela dello zucchero con qualsiasi sostanza;
n)
la semplice aggiunta di acqua o la diluizione, disidratazione o denaturazione dei prodotti;
o)
il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
p)
il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a o);
q)
la macellazione degli animali.
2. Ai fini del paragrafo 1, le operazioni sono considerate semplici quando per la loro esecuzione non sono richieste né abilità speciali, né macchine, apparecchiature o attrezzature appositamente prodotte o installate.
3. Nel determinare se la lavorazione o la trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1 si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite in un paese beneficiario su quel prodotto.
Articolo 79
1. In deroga all'articolo 76 e fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, i materiali non originari di cui, secondo le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato 13 bis, non è ammesso l'utilizzo nella fabbricazione di un determinato prodotto, possono nondimeno essere utilizzati qualora il loro valore totale o peso netto accertato non superi:
a)
il 15 % del peso del prodotto per i prodotti compresi nel capitolo 2 e nei capitoli da 4 a 24 del sistema armonizzato, esclusi i prodotti della pesca trasformati di cui al capitolo 16;
b)
il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto per gli altri prodotti, ad eccezione di quelli compresi nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato per i quali si applicano le tolleranze indicate nelle note 6 e 7 della parte I dell'allegato 13 bis.
2. Il paragrafo 1 non consente alcun superamento delle percentuali relative al contenuto massimo dei materiali non originari, specificate nelle norme dell'elenco contenuto nell'allegato 13 bis.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai prodotti interamente ottenuti in un paese beneficiario ai sensi dell'articolo 75. Tuttavia, fatti salvi l'articolo 78 e l'articolo 80, paragrafo 2, la tolleranza prevista da tali paragrafi si applica alla somma dei materiali utilizzati nella fabbricazione di un determinato prodotto che, secondo la norma stabilita nell'elenco dell'allegato 13 bis relativamente al prodotto stesso, devono essere interamente ottenuti.
Articolo 80
1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione della presente sezione è lo specifico prodotto adottato come unità di base ai fini della classificazione effettuata secondo il sistema armonizzato.
2. Quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, le disposizioni della presente sezione si applicano ad ogni prodotto considerato singolarmente.
3. L'imballaggio, qualora sia considerato congiuntamente al prodotto ai fini della classificazione in base alla regola generale di interpretazione 5 del sistema armonizzato, è preso in considerazione altresì per la determinazione dell'origine.
Articolo 81
Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e sono compresi nel suo prezzo franco fabbrica, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.
Articolo 82
Gli assortimenti, definiti nella regola generale di interpretazione 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti di cui essi si compongono siano originari.
Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme qualora il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.
Articolo 83
Nella determinazione del carattere originario di un determinato prodotto non deve essere presa in considerazione l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:
a)
energia e combustibili;
b)
impianti e attrezzature;
c)
macchine e utensili;
d)
merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.
Sottosezione 3
Cumulo
Articolo 84
In virtù del cumulo bilaterale, i prodotti originari dell'Unione europea possono essere considerati materiali originari di un paese beneficiario quando sono incorporati in un prodotto fabbricato in tale paese, a condizione che la lavorazione o la trasformazione ivi eseguite trascenda le operazioni elencate all'articolo 78, paragrafo 1.
Articolo 85
1. Nella misura in cui la Norvegia, la Svizzera e la Turchia concedono preferenze tariffarie generalizzate per i prodotti originari dei paesi beneficiari e applicano una definizione della nozione di origine corrispondente a quella stabilita nella presente sezione, il cumulo con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia consente di considerare i prodotti originari della Norvegia, della Svizzera o della Turchia come materiali originari di un determinato paese beneficiario, purchéla lavorazione o la trasformazione ivi eseguite trascenda le operazioni elencate all'articolo 78, paragrafo 1.
2. Il paragrafo 1 si applica a condizione che la Turchia, la Norvegia e la Svizzera concedano, secondo il principio della reciprocità, lo stesso trattamento ai prodotti originari dei paesi beneficiari che incorporano materiali originari dell'Unione europea.
3. Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti contemplati nei capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato.
4. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) la data dalla quale le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono adempiute.
Articolo 86
1. Il cumulo regionale si applica ai seguenti quattro gruppi regionali distinti:
a)
gruppo I: Brunei, Cambogia, Indonesia, Laos, Malaysia, Filippine, Singapore, Thailandia, Vietnam;
b)
gruppo II: Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Perù, Venezuela;
c)
gruppo III: Bangladesh, Bhutan, India, Maldive, Nepal, Pakistan, Sri Lanka;
d)
gruppo IV: Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay.
2. Il cumulo regionale fra paesi appartenenti allo stesso gruppo si applica unicamente se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
ai fini del cumulo regionale fra paesi di un gruppo regionale si applicano le norme di origine stabilite nella presente sezione.
Quando l'operazione che conferisce il carattere originario di cui all'allegato 13 bis, parte II, non è la stessa per tutti i paesi partecipanti al cumulo, l'origine dei prodotti esportati da un paese a un altro paese del gruppo regionale a fini del cumulo regionale è determinata sulla base della norma che si applicherebbe se i prodotti fossero esportati verso l'Unione europea;
b)
i paesi del gruppo regionale si sono impegnati:
i)
a osservare o a far osservare la presente sezione e
ii)
a fornire la cooperazione amministrativa necessaria per assicurare la corretta applicazione della presente sezione sia nei confronti dell'Unione europea che nelle loro relazioni reciproche.
c)
gli impegni di cui alla lettera b) sono comunicati alla Commissione dal segretariato del gruppo regionale interessato o da un altro organismo comune competente che rappresenti tutti i membri del gruppo in questione.
Se i paesi di un gruppo regionale si sono già conformati, anteriormente al 1o gennaio 2011, alle disposizioni di cui al primo comma, lettere b) e c), non è necessaria la sottoscrizione di un nuovo impegno.
3. I materiali elencati nell'allegato 13 bis sono esclusi dal cumulo regionale di cui al paragrafo 2 se:
a)
la preferenza tariffaria applicabile nell'Unione europea non è la stessa per tutti i paesi partecipanti al cumulo e
b)
i materiali in questione beneficiassero, grazie al cumulo, di un trattamento tariffario più favorevole rispetto a quello di cui avrebbero fruito se fossero stati esportati direttamente verso l'Unione europea.
4. Il cumulo regionale fra paesi dello stesso gruppo regionale si applica solo se la lavorazione o la trasformazione eseguite nel paese beneficiario in cui i materiali sono ulteriormente trasformati o incorporati trascendono le operazioni elencate all'articolo 78, paragrafo 1, e, nel caso dei prodotti tessili, le operazioni elencate nell'allegato 16.
Se la condizione di cui al primo comma non è soddisfatta, si considera come paese di origine del prodotto il paese del gruppo regionale cui è riferibile la percentuale più alta del valore in dogana dei materiali utilizzati originari di altri paesi dello stesso gruppo regionale.
Il paese di origine, se è determinato a norma del secondo comma, è indicato come tale nella del prova dell'origine rilasciata dall'esportatore del prodotto verso l'Unione europea o rilasciata, fino all'entrata in funzione del sistema degli esportatori registrati, dalle autorità del paese beneficiario di esportazione.
5. Su richiesta delle autorità di un paese beneficiario del gruppo I o del gruppo III, la Commissione può autorizzare il cumulo regionale fra i paesi di tali gruppi se accerta che ciascuna delle seguenti condizioni è soddisfatta:
a)
sussistono le condizioni di cui al paragrafo 2, lettera a), e
b)
i paesi che partecipano al cumulo regionale si sono impegnati e hanno congiuntamente comunicato alla Commissione il loro impegno:
i)
a osservare o a far osservare la presente sezione e
ii)
a fornire la cooperazione amministrativa necessaria per assicurare la corretta applicazione della presente sezione sia nei confronti dell'Unione europea che nelle loro relazioni reciproche.
La richiesta di cui al primo comma è corredata da documentazione comprovante che le condizioni stabilite dallo stesso comma sono soddisfatte. Essa è indirizzata alla Commissione, che decide in merito tenendo conto di tutti gli elementi relativi al cumulo ritenuti pertinenti, compresi i materiali oggetto del cumulo.
6. Quando i prodotti fabbricati in un paese beneficiario del gruppo I o del gruppo III utilizzando materiali originari di un paese appartenente all'altro gruppo devono essere esportati verso l'Unione europea, l'origine dei prodotti è determinata come segue:
a)
i materiali originari di un paese appartenente a un gruppo regionale sono considerati originari di un paese appartenente all'altro gruppo regionale quando sono incorporati in un prodotto ivi ottenuto, purché la lavorazione o la trasformazione eseguite in quest'ultimo paese beneficiario trascendano le operazioni elencate all'articolo 78, paragrafo 1, e, nel caso dei prodotti tessili, le operazioni elencate nell'allegato 16.
b)
se la condizione di cui alla lettera a) non è soddisfatta, si considera come paese di origine il paese partecipante al cumulo cui è riferibile la percentuale più alta de valore in dogana dei materiali utilizzati originari di altri paesi partecipanti al cumulo.
Il paese di origine, se è determinato a norma del primo comma, lettera b), deve essere indicato come tale nella prova dell'origine rilasciata dall'esportatore del prodotto verso l'Unione europea ovvero, fino all'entrata in funzione del sistema degli esportatori registrati, dalle autorità del paese beneficiario di esportazione.
7. Su richiesta delle autorità di un paese beneficiario, la Commissione può concedere il cumulo ampliato fra un paese beneficiario e un paese vincolato all'Unione europea da un accordo di libero scambio ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), purché ciascuna delle condizioni seguenti sia soddisfatta:
a)
i paesi partecipanti al cumulo si sono impegnati ad osservare o far osservare il disposto della presente sezione e a fornire la cooperazione amministrativa necessaria ad assicurare la corretta applicazione della presente sezione sia nei confronti dell'Unione europea che nelle loro relazioni reciproche;
b)
l'impegno di cui alla lettera a) è stato comunicato alla Commissione dal paese beneficiario interessato.
La richiesta di cui al primo comma contiene un elenco dei materiali oggetto del cumulo ed è corredata della documentazione comprovante che le condizioni stabilite nel primo comma, lettere a) e b), sono soddisfatte. Essa è indirizzata alla Commissione. In caso di modifica dei materiali interessati è necessario presentare un'altra richiesta.
Sono esclusi dal cumulo ampliato i materiali compresi nei capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato.
8. Nei casi di cumulo ampliato di cui al paragrafo 7, l'origine dei materiali utilizzati e la prova documentaria dell'origine da fornire sono determinate in conformità alle norme fissate nel pertinente accordo di libero scambio. L'origine dei prodotti destinati ad essere esportati verso l'Unione europea è determinata in conformità alle norme di origine stabilite nella presente sezione.
Affinché il prodotto ottenuto possa acquisire il carattere originario non è necessario che i materiali originari del paese vincolato all''Unione europea da un accordo di libero scambio, utilizzati in un determinato paese beneficiario nella fabbricazione del prodotto destinato ad essere esportato verso l'Unione europea, siano stati sottoposti a lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che le lavorazioni o trasformazioni effettuate nel paese beneficiario interessato trascendano le operazioni elencate all'articolo 78, paragrafo 1.
9. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C):
a)
la data da cui ha effetto il cumulo fra i paesi del gruppo I e quelli del gruppo III di cui al paragrafo 5, i paesi che vi partecipano e, se del caso, l'elenco dei materiali cui il cumulo si applica;
b)
la data da cui ha effetto il cumulo ampliato, i paesi che vi partecipano e l'elenco dei materiali cui il cumulo si applica.
Articolo 87
Se il cumulo bilaterale o il cumulo con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia è applicato in combinazione con il cumulo regionale, il prodotto ottenuto è considerato originario di uno dei paesi del gruppo regionale interessato, determinato in conformità all'articolo 86, paragrafo 4, primo e secondo comma.
Articolo 88
1. Le sottosezioni 1 e 2 si applicano mutatis mutandis:
a)
alle esportazioni dall'Unione europea verso un paese beneficiario ai fini del cumulo bilaterale;
b)
alle esportazioni da un determinato paese beneficiario a un altro per il cumulo regionale ai sensi dell'articolo 86, paragrafi 1 e 5, fatto salvo l'articolo 86, paragrafo 2, lettera a), secondo comma.
2. Se materiali fungibili originari e non originari sono utilizzati nella lavorazione o trasformazione di un prodotto, le autorità doganali degli Stati membri possono autorizzare, su richiesta scritta degli operatori economici, la gestione dei materiali nell'Unione europea secondo il metodo della separazione contabile ai fini della successiva esportazione verso un paese beneficiario nell'ambito del cumulo bilaterale, senza che detti materiali debbano essere tenuti in scorte separate.
3. Le autorità doganali degli Stati membri possono subordinare la concessione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 2 a condizioni da essi ritenute appropriate.
L'autorizzazione è concessa solo se l'applicazione del metodo di cui al paragrafo 2 può garantire in qualsiasi momento che il numero di prodotti ottenuti che possono essere considerati “originari dell'Unione europea” è identico a quello risultante dall'applicazione di un metodo di separazione fisica delle scorte.
Se autorizzato, il metodo è applicato e l'applicazione è registrata conformemente ai principi contabili generali in vigore nell'Unione europea.
4. Il beneficiario del metodo di cui al paragrafo 2 rilascia la documentazione comprovante l'origine per le quantità di prodotti che possono essere considerate originarie dell'Unione europea o ne chiede, fino all'entrata in funzione del sistema degli esportatori registrati, il rilascio. Su richiesta delle autorità doganali degli Stati membri, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.
5. Le autorità doganali degli Stati membri controllano il modo in cui l'autorizzazione di cui al paragrafo è utilizzata.
Esse possono ritirare l'autorizzazione nei casi seguenti:
a)
il beneficiario fa un uso comunque scorretto dell'autorizzazione
b)
il beneficiario non rispetta una delle altre condizioni stabilite nella presente sezione o nella sezione 1 bis.
Sottosezione 4
Deroghe
Articolo 89
1. La Commissione può concedere a un determinato paese beneficiario, di propria iniziativa o su richiesta del medesimo, una deroga temporanea alle disposizioni della presente sezione:
a)
se fattori interni o esterni privano temporaneamente tale paese della capacità, di cui disponeva in precedenza, di conformarsi alle norme sull'acquisizione dell'origine di cui all'articolo 72, o
b)
se necessita di un certo tempo per potersi conformare alle norme sulll'acquisizione dell'origine di cui all'articolo 72.
2. La deroga temporanea è limitata alla durata degli effetti dei fattori interni o esterni che la giustificano o al periodo di tempo necessario al paese beneficiario per conformarsi alle norme.
3. La domanda di deroga è presentata per iscritto alla Commissione. Essa indica i motivi che giustificano la deroga di cui al paragrafo 1 ed è corredata di un'idonea documentazione.
4. Se la deroga viene concessa, il paese beneficiario deve trasmettere alla Commissione le informazioni prescritte riguardanti l'uso della deroga stessa e la gestione dei quantitativi per cui essa è stata accordata.
Sottosezione 5
Procedure per l'esportazione nel paese beneficiario
Articolo 90
Il sistema si applica:
a)
alle merci esportate da un esportatore registrato ai sensi dell'articolo 92 che soddisfano i requisiti della presente sezione;
b)
a qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari, esportata da qualsiasi esportatore, purché il valore totale dei prodotti originari spediti non superi 6 000 EUR.
Articolo 91
1. Le autorità competenti del paese beneficiario istituiscono e aggiornano costantemente un elenco elettronico degli esportatori registrati stabiliti nel paese. Quando un esportatore è radiato in conformità all'articolo 93, paragrafo 2, l'elenco è aggiornato immediatamente.
2. L'elenco contiene le seguenti informazioni:
a)
il nome e l'indirizzo completo del luogo di stabilimento/residenza dell'esportatore registrato, incluso il codice di identificazione del paese o del territorio (codice paese ISO alpha 2);
b)
il numero dell'esportatore registrato;
c)
i prodotti destinati ad essere esportati nell'ambito del sistema (elenco indicativo dei capitoli o delle voci del sistema armonizzato, compilato secondo la discrezione del richiedente);
d)
la data iniziale e finale della registrazione, in corso o scaduta, dell'esportatore;
e)
il motivo della radiazione (richiesta dell'esportatore registrato/radiazione da parte delle autorità competenti). L'accesso a questi dati è limitato alle autorità competenti.
3. Le autorità competenti dei paesi beneficiari informano la Commissione del sistema di numerazione nazionale utilizzato per designare gli esportatori registrati. Il numero inizia con il codice paese ISO alfa 2.
Articolo 92
Ai fini della registrazione gli esportatori presentano domanda alle autorità competenti del paese beneficiario indicate all'articolo 69, paragrafo 1, lettera a), utilizzando un formulario redatto sul modello contenuto nell'allegato 13 quater. Compilando il formulario gli esportatori acconsentono alla conservazione delle informazioni fornite nella banca dati della Commissione e alla pubblicazione dei dati non riservati su internet.
Le domande incomplete non sono prese in considerazione dalle autorità competenti.
Articolo 93
1. Gli esportatori registrati che non soddisfano più le condizioni richieste per l'esportazione di merci nell'ambito del sistema o non intendono più esportare tali merci ne informano le autorità competenti del paese beneficiario, che provvedono a cancellarli immediatamente dall'elenco degli esportatori registrati tenuto in quel paese.
2. Fatto salvo il sistema di pene e sanzioni in vigore nel paese beneficiario, le autorità competenti dello stesso radiano dall'elenco degli esportatori registrati di detto paese qualsiasi esportatore registrato che, per dolo o colpa, compili o faccia compilare un'attestazione di origine o un documento giustificativo contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere, in modo irregolare o fraudolento, il beneficio di un trattamento tariffario preferenziale.
3. Fatte salve le eventuali ripercussioni delle irregolarità riscontrate sulle verifiche pendenti, la radiazione dall'elenco degli esportatori registrati ha effetto per il futuro, ossia si applica alle attestazioni rilasciate dopo la data della radiazione.
4. Un esportatore radiato dalle autorità competenti a norma del paragrafo 2 può essere reiscritto nell'elenco solo dopo che abbia dimostrato alle autorità competenti del paese beneficiario di aver rimediato alla situazione che ha condotto alla radiazione.
Articolo 94
1. Gli esportatori, registrati o no, devono adempiere i seguenti obblighi:
a)
tengono una contabilità adeguata della produzione e fornitura delle merci ammissibili al trattamento preferenziale;
b)
tengono a disposizione tutta la documentazione giustificativa relativa ai materiali utilizzati nella fabbricazione;
c)
conservano tutta la documentazione doganale relativa ai materiali utilizzati nella fabbricazione;
d)
conservano per almeno tre anni dalla fine dell'anno in cui l'attestazione di origine è stata compilata, o per più tempo se prescritto dalla legge nazionale, i registri:
i)
delle attestazioni di origine rilasciate e
ii)
della contabilità relativa ai materiali originari e non originari, alla produzione e alle scorte.
I registri di cui al primo comma, lettera d), che possono essere elettronici, devono consentire di rintracciare i materiali utilizzati nella fabbricazione dei prodotti esportati e di confermarne il carattere originario.
2. Gli obblighi di cui al paragrafo 1 si applicano anche ai fornitori che trasmettano agli esportatori dichiarazioni attestanti il carattere originario delle merci fornite.
Articolo 95
1. L'attestazione di origine deve essere rilasciata dall'esportatore quando i prodotti di cui trattasi sono esportati, sempre che le merci possano essere considerate originarie del paese beneficiario interessato o di un altro paese beneficiario in conformità all'articolo 86, paragrafo 4, secondo comma, o all'articolo 86, paragrafo 6, primo comma, lettera b).
2. In deroga al paragrafo 1, l'attestazione di origine può eccezionalmente essere rilasciata dopo l'esportazione (“attestazione retroattiva”) a condizione che sia presentata nello Stato membro della dichiarazione di immissione in libera pratica entro due anni dall'esportazione.
3. L'attestazione di origine è fornita dall'esportatore al suo cliente stabilito nell'Unione europea e contiene i dati specificati nell'allegato 13 quinquies. L'attestazione di origine è redatta in inglese o in francese.
Può essere redatta su qualsiasi documento commerciale che consenta di identificare l'esportatore interessato e le merci in questione.
4. Quando si applica il cumulo di cui all'articolo 84, all'articolo 86, paragrafo 1, o all'articolo 86, paragrafi 5 e 6, l'esportatore del prodotto nella cui fabbricazione sono utilizzati materiali originari di un paese con cui è autorizzato il cumulo è autorizzato si basa sull'attestazione di origine trasmessa dal fornitore. In tal caso l'attestazione di origine rilasciata dall'esportatore riporta, a seconda del caso, la dicitura “EU cumulation”, “Regional cumulation” o “Cumul UE”, “Cumul régional”.
5. Quando si applica il cumulo a norma dell'articolo 85, l'esportatore del prodotto nella cui fabbricazione sono utilizzati materiali originari di una paese con cui è autorizzato il cumulo si basa sulla prova dell'origine trasmessa dal fornitore e rilasciata in conformità alle norme di origine SPG della Norvegia, della Svizzera o della Turchia, a seconda dei casi. In tal caso l'attestazione di origine compilata dall'esportatore riporta la dicitura “Norway cumulation”, “Switzerland cumulation”, “Turkey cumulation” o “Cumul Norvège”, “Cumul Suisse”, “Cumul Turquie”.
6. Quando si applica il cumulo ampliato a norma dell'articolo 86, paragrafi 7 e 8, l'esportatore del prodotto nella cui fabbricazione sono utilizzati materiali originari di un paese cui è autorizzato il cumulo ampliato si basa sulla prova dell'origine trasmessa dal fornitore e rilasciata in conformità alle disposizioni del pertinente accordo di libero scambio concluso tra l'Unione europea e il paese interessato.
In tal caso l'attestazione di origine rilasciata dall'esportatore riporta la dicitura “Extended cumulation with country x” o“Cumul étendu avec le pays x”.
Articolo 96
1. Per ogni spedizione deve essere compilata un'attestazione di origine distinta.
2. L'attestazione di origine è valida per dodici mesi dalla data in cui è stata rilasciata dall'esportatore.
3. L'attestazione di origine può riguardare più spedizioni se le merci soddisfano le condizioni seguenti:
a)
si tratta di prodotti smontati o non montati ai sensi della regola generale di interpretazione 2, lettera a), del sistema armonizzato;
b)
sono comprese nelle sezioni XVI o XVII o nelle voci 7308 o 9406 del sistema armonizzato e
c)
sono destinate ad essere importate a scaglioni.
Sottosezione 6
Procedure per l'immissione in libera pratica nell'unione europea
Articolo 97
1. La dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica fa riferimento all'attestazione di origine. L'attestazione di origine è tenuta a disposizione delle autorità doganali, che possono chiederne la presentazione a fini di verifica. Dette autorità possono anche chiederne la traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro interessato.
2. Se il dichiarante chiede l'applicazione del sistema senza essere in possesso di dell'attestazione di origine al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica, la dichiarazione è considerata incompleta ai sensi dell'articolo 253, paragrafo 1, e trattata di conseguenza.
3. Prima di dichiarare le merci per l'immissione in libera pratica il dichiarante si accerta che le merci siano conformi alle norme enunciate nella presente sezione, in particolare verificando:
i)
nella banca dati di cui all'articolo 69, paragrafo 3, che l'esportatore sia registrato per il rilascio di attestazioni dell' origine, salvo che il valore totale dei prodotti originari spediti non superi 6 000 EUR, e
ii)
che l'attestazione di origine sia redatta in conformità all'allegato 13 quinquies.
Articolo 97 bis
1. I prodotti seguenti sono esenti dall'obbligo del rilascio e della produzione dell'attestazione di origine:
a)
i prodotti oggetto di piccole spedizioni inviate da privati a privati, a condizione che il valore totale non sia superiore a 500 EUR;
b)
i prodotti contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, il cui valore totale non sia superiore a 1 200 EUR.
2. I prodotti di cui al paragrafo 1 devono soddisfare le seguenti condizioni:
a)
si tratta di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale;
b)
sono stati dichiarati conformi alle condizioni prescritte perché possano beneficiare del sistema;
c)
non sussistono dubbi sulla veridicità della dichiarazione di cui alla lettera b).
3. Ai fini del paragrafo 2, lettera a), le importazioni sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale se tutte le condizioni seguenti sono soddisfatte:
a)
le importazioni presentano carattere occasionale;
b)
le importazioni riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari;
c)
risulta in modo evidente dalla loro natura e quantità che non sussiste alcun fine commerciale.
Articolo 97 ter
1. La constatazione di lievi discordanze tra i dati che figurano nell'attestazione di origine e quelli menzionati nei documenti presentati alle autorità doganali per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità dell'attestazione di origine se viene regolarmente accertato che questa attestazione corrisponde ai prodotti in questione.
2. L'attestazione di origine contenente errori formali evidenti, come errori di battitura, non viene rigettata se gli errori stessi non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in essa riportate.
3. Le attestazioni di origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del periodo di validità di cui al paragrafo 96 possono essere ammesse ai fini dell'applicazione delle preferenze tariffarie quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono ammettere le attestazioni di origine se i prodotti sono stati loro presentati prima della scadenza di tale termine.
Articolo 97 quater
1. La procedura di cui all'articolo 96, paragrafo 3, si applica per un periodo determinato dalle autorità doganali degli Stati membri.
2. Le autorità doganali degli Stati membri di importazione preposte al controllo delle consecutive immissioni in libera pratica verificano che le spedizioni consecutive facciano parte dei prodotti smontati o non assemblati per i quali è stata compilata l'attestazione di origine.
Articolo 97 quinquies
1. Se i prodotti non sono ancora stati immessi in libera pratica, l''attestazione di origine può essere sostituita da una o più attestazioni di origine sostitutive, compilate dal detentore delle merci, al fine di inviare tutti i prodotti, o una parte di essi, in un altro luogo all'interno del territorio doganale della Comunità o, se del caso, in Norvegia, Svizzera o Turchia. Per poter rilasciare attestazioni di origine sostitutive, i detentori delle merci non devono essere essi stessi esportatori registrati.
2. Qualora venga sostituita, l'attestazione di origine iniziale deve recare le seguenti indicazioni:
a)
i dati corrispondenti alla o alle attestazioni di origine sostitutive;
b)
il nome e l'indirizzo dello speditore;
c)
il o i destinatari nell'Unione europea.
L'attestazione di origine iniziale reca la dicitura “Replaced” or “Remplacée”, a seconda dei casi.
3. L'attestazione di origine sostitutiva deve recare le seguenti indicazioni:
a)
tutti i dati corrispondenti ai prodotti rispediti;
b)
la data di rilascio dell'attestazione di origine iniziale;
c)
tutte le menzioni necessarie in conformità all'allegato 13 quinquies;
d)
il nome e l'indirizzo dello speditore dei prodotti nell'Unione europea;
e)
il nome e l'indirizzo del destinatario nell'Unione europea, in Norvegia, Svizzera o Turchia;
f)
la data e il luogo in cui è effettuata la sostituzione.
La persona che rilascia l'attestazione di origine sostitutiva può allegarvi copia dell'attestazione di origine iniziale.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano, mutatis mutandis, alle attestazioni di origine rilasciate in sostituzione di attestazioni che sono a loro volta attestazioni sostitutive. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano, mutatis mutandis, alle attestazioni sostitutive redatte dagli speditori dei prodotti in Norvegia, Svizzera o Turchia.
5. Nel caso di prodotti che beneficiano di tariffe preferenziali in base una deroga concessa conformemente alle disposizioni dell'articolo 89, la sostituzione prevista dal presente articolo si applica solo se i prodotti sono destinati all'Unione europea. Se i prodotti in questione hanno acquisito il carattere originario mediante il cumulo regionale, l'attestazione di origine sostitutiva può essere redatta al fine di spedire i prodotti in Norvegia, Svizzera o Turchia solo ove questi paesi applichino le stesse norme dell'Unione europea in materia di cumulo regionale.
6. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano, mutatis mutandis, alle attestazioni che sostituiscono altre attestazioni di origine quando la spedizione è frazionata ai sensi dell'articolo 74.
Articolo 97 sexies
1. In caso di dubbi sul carattere originario dei prodotti, le autorità doganali possono chiedere al dichiarante di presentare, entro un congruo termine da esse specificato, qualsiasi elemento probatorio che consenta di verificare l'esattezza dell'indicazione dell'origine contenuta nella dichiarazione o il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 74.
2. Le autorità doganali possono sospendere l'applicazione della misura relativa alla tariffa preferenziale per la durata del procedimento di verifica di cui all'articolo 97 nonies se:
a)
le informazioni fornite dal dichiarante non sono sufficienti a confermare il carattere originario dei prodotti o il rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 73 o 74;
b)
il dichiarante non risponde entro il termine stabilito per la comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1.
3. In attesa delle informazioni chieste al dichiarante, di cui al paragrafo 1, o dei risultati del procedimento di verifica, di cui al paragrafo 2, le autorità doganali offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
Articolo 97 septies
1. Le autorità doganali dello Stato membro di importazione negano la concessione del sistema, senza essere tenute a chiedere prove supplementari o inviare una richiesta di verifica al paese beneficiario, se:
a)
le merci non sono identiche a quelle indicate nell'attestazione di origine;
b)
il dichiarante non presenta l'attestazione di origine per i prodotti in questione, quando questa è richiesta;
c)
fatto salvo l'articolo 90, lettera b), e l'articolo 97 quinquies, paragrafo 1, l'attestazione di origine in possesso del dichiarante non è stata rilasciata da un esportatore registrato nel paese beneficiario;
d)
l'attestazione di origine non è rilasciata in conformità all'allegato 13 quinquies;
e)
le condizioni di cui all'articolo 74 non sono soddisfatte.
2. Le autorità doganali dello Stato membro di importazione negano la concessione del beneficio del sistema, a seguito di una richiesta di verifica ai sensi dell'articolo 97 nonies rivolta alle autorità competenti del paese beneficiario, se le autorità doganali dello Stato membro di importazione:
a)
hanno ricevuto una risposta da cui risulti che l'esportatore non aveva la facoltà di redigere l'attestazione di origine;
b)
hanno ricevuto una risposta da cui risulti che i prodotti in questione non sono originari di un paese beneficiario o le condizioni dell'articolo 73 non sono soddisfatte;
c)
nutrivano seri dubbi sulla validità dell'attestazione di origine o sull'esattezza delle informazioni fornite dal dichiarante con riguardo all'effettiva origine dei prodotti in questione quando hanno presentato la domanda di verifica e
i)
non hanno ricevuto alcuna risposta entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 97 nonies oppure
ii)
la risposta ricevuta non fornisce adeguati chiarimenti in merito ai quesiti formulati nella richiesta.
Sottosezione 7
Controllo dell'origine
Articolo 97 octies
1. Al fine di garantire il rispetto delle norme riguardanti il carattere originario dei prodotti, le autorità competenti del paese beneficiario svolgono:
a)
verifiche del carattere originario dei prodotti su richiesta delle autorità doganali degli Stati membri;
b)
controlli periodici degli esportatori di iniziativa propria.
Nella misura in cui la Norvegia, la Svizzera e la Turchia hanno concluso con l'Unione europea un accordo di reciproco sostegno in materia di cooperazione amministrativa, il primo comma si applica mutatis mutandis alle richieste inviate alle autorità della Norvegia, della Svizzera e della Turchia affinché, per la verifica delle attestazioni di origine sostitutive rilasciate sul loro territorio fungano da collegamento con le autorità competenti de paese beneficiario.
Il cumulo ampliato è autorizzato ai sensi dell'articolo 86, paragrafi 7 e 8, solo se il paese vincolato all'Unione europea da un accordo di libero scambio si è impegnato a fornire al paese beneficiario il proprio sostegno in materia di cooperazione amministrativa nello stesso modo in cui fornirebbe tale sostegno alle autorità competenti degli Stati membri a norma dell'accordo medesimo.
2. I controlli di cui al paragrafo 1, lettera b), devono garantire il costante adempimento degli obblighi incombenti agli esportatori. Essi sono effettuati a intervalli determinati sulla base di adeguati criteri di analisi del rischio. A tale scopo le autorità competenti dei paesi beneficiari chiedono agli esportatori di fornire copie o un elenco delle attestazioni di origine da essi rilasciate.
3. Le autorità competenti dei paesi beneficiari hanno facoltà di chiedere elementi di prova e di eseguire ispezioni della contabilità dell'esportatore e, se del caso, di quella dei produttori che lo riforniscono, anche presso le loro sedi, o qualsiasi altro controllo ritenuto appropriato.
Articolo 97 nonies
1. Il controllo a posteriori delle attestazioni di origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali degli Stati membri abbiano seri motivi di dubitare della loro autenticità, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti di cui alla presente sezione.
Le autorità doganali dello Stato membro, qualora richiedono la cooperazione delle autorità competenti di un paese beneficiario per la verifica della validità delle attestazioni di origine o del carattere originario dei prodotti, o di entrambi, indicano nella loro richiesta, all'occorrenza, i motivi per cui nutrono seri dubbi sulla validità dell'attestazione di origine o sul carattere originario dei prodotti.
A corredo della richiesta di verifica possono essere trasmessi una copia dell'attestazione di origine e informazioni o documenti supplementari indicanti che le informazioni fornite nell'attestazione sono inesatte.
Lo Stato membro richiedente fissa un termine iniziale di sei mesi, a partire dalla data della richiesta, per la comunicazione dei risultati della verifica, eccezion fatta per le richieste inviate alla Norvegia, alla Svizzera o alla Turchia al fine di verificare le attestazioni di origine sostitutive compilate sul loro territorio in base ad attestazioni di origine rilasciate in un paese beneficiario, per le quali il termine è aumentato a otto mesi.
2. Se, in caso di seri dubbi, non è pervenuta alcuna risposta allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, o la risposta non contiene informazioni sufficienti per determinare l'effettiva origine dei prodotti, alle autorità competenti deve essere inviata una seconda comunicazione. Tale comunicazione stablisce un ulteriore termine non superiore a 6 mesi.
Sottosezione 8
Altre disposizioni
Articolo 97 decies
1. Le sottosezioni 5, 6 e 7 si applicano mutatis mutandis:
a)
alle esportazioni dall'Unione europea in un paese beneficiario ai fini del cumulo bilaterale;
b)
alle esportazioni da un paese beneficiario a un altro ai fini del cumulo regionale di cui all'articolo 86, paragrafi 1 e 5.
2. Su sua richiesta, l'esportatore dell'Unione europea è considerato dall'autorità doganale di uno Stato membro come esportatore registrato ai fini del sistema se soddisfa le seguenti condizioni:
a)
possiede un numero EORI in conformità agli articoli da 4 duodecies a 4 unvicies;
b)
possiede la qualifica di “esportatore autorizzato” nell'ambito di un regime preferenziale;
c)
include nella domanda rivolta alle autorità doganali dello Stato membro i seguenti dati richiesti nel formulario redatto sul modello contenuto nell'allegato 13 quater:
i)
le informazioni chieste nelle caselle 1 e 4;
ii)
l'impegno di cui alla casella 5.
Articolo 97 undecies
1. Le sottosezioni 1, 2 e 3 si applicano, mutatis mutandis, per determinare se i prodotti possano essere considerati originari di un paese beneficiario quando sono esportati a Ceuta o Melilla oppure originari di Ceuta e Melilla quando sono esportati in un paese beneficiario ai fini del cumulo bilaterale.
2. Le sottosezioni 5, 6 e 7 si applicano, mutatis mutandis, ai prodotti esportati da un paese beneficiario verso Ceuta o Melilla e ai prodotti esportati da Ceuta o Melilla verso un paese beneficiario ai fini del cumulo bilaterale.
3. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione delle sottosezioni 1, 2, 3, 5, 6 e 7 a Ceuta e Melilla.
4. Per le finalità indicate nei paragrafi 1 e 2 Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.»
(2)
Nella parte I, titolo IV, capitolo 2, è aggiunta la seguente sezione 1 bis:
«
Sezione 1 bis
Procedure e metodi di cooperazione amministrativa applicabili fino all'entrata in funzione del sistema degli esportatori registrati
Sottosezione 1
Principi generali
Articolo 97 duodecies
1. I paesi beneficiari osservano o fanno osservare:
a)
le norme relative all'origine dei prodotti esportati, fissate nella sezione 1;
b)
le norme relative alla compilazione e al rilascio dei certificati di origine, modulo A, secondo il modello riportato nell'allegato 17;
c)
le disposizioni relative all'uso delle dichiarazioni su fattura redatte secondo il modello modello riportato nell'allegato 18;
d)
le disposizioni concernenti i metodi di cooperazione amministrativa di cui all'articolo 97 vicies;
e)
le disposizioni sulla concessione di deroghe di cui all'articolo 89.
2. Le autorità competenti dei paesi beneficiari cooperano con la Commissione o gli Stati membri; tale cooperazione consiste in particolare:
a)
nel fornire tutto il sostegno necessario qualora la Commissione chieda di controllare la corretta gestione del sistema nel paese interessato, anche mediante visite di verifica sul posto da parte della Commissione stessa o delle autorità doganali degli Stati membri;
b)
fatti salvi gli articoli 97 vicies e 97 unvicies, nel verificare il carattere originario dei prodotti e il rispetto delle altre condizioni stabilite nella presente sezione, anche mediante visite sul posto, ove richiesto dalla Commissione o dalle autorità doganali degli Stati membri nell'ambito di indagini sull'origine.
3. Le condizioni stabilite nel paragrafo 1 si considerano accettate dal paese beneficiario se tale paese designa un'autorità competente per il rilascio dei certificati di origine, modulo A, verifica le prove documentarie dell'origine e rilascia i certificati di origine, modulo A, per le esportazioni verso l'Unione europea, .
4. Le merci originarie di un paese o territorio ammesso o riammesso al beneficio del sistema delle preferenze generalizzate per i prodotti di cui al regolamento (CE) n. 732/2008 possono beneficiare del sistema sempre che siano esportate dal paese o territorio stesso a decorrere dalla data indicata all'articolo 97 vicies.
5. La prova dell'origine ha validità di dieci mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e deve essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione.
Sottosezione 2
Procedure per l'esportazione nel paese beneficiario
Articolo 97 terdecies
1. Il certificato di origine, modulo A, redatto sul modello contenuto nell'allegato 17, è rilasciato su richiesta scritta dell'esportatore o del suo rappresentante autorizzato, corredata dei documenti giustificativi appropriati attestanti che i prodotti destinati all'esportazione soddisfano le condizioni per il rilascio del certificato di origine, modulo A.
2. Il certificato è tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione è effettivamente realizzata o garantita. Il certificato di origine, modulo A, può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:
a)
non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure
b)
è stato dimostrato alle autorità pubbliche competenti che il certificato di origine, modulo A, è stato rilasciato, ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.
3. Le autorità pubbliche competenti possono rilasciare il certificato a posteriori solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore siano conformi a quelle del fascicolo di esportazione corrispondente e che non sia stato rilasciato, al momento dell'esportazione dei prodotti, alcun certificato di origine, modulo A, conforme alle disposizioni della presente sezione. I certificati di origine, modulo A, rilasciati a posteriori devono recare nella casella n. 4 la dicitura “Issued retrospectively” o “Délivré a posteriori”.
4. In caso di furto, perdita o distruzione del certificato di origine, modulo A, l'esportatore può chiedere alle autorità pubbliche competenti che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti di esportazione in loro possesso. I duplicati così rilasciati devono recare nella casella n. 4 la dicitura “Duplicate” o “Duplicata”, nonché la data del rilascio e il numero di serie del certificato originale. Il duplicato è valido a decorrere dalla data dell'originale.
5. Allo scopo di verificare se il prodotto per cui è richiesto il certificato di origine, modulo A, è conforme alle norme di origine pertinenti, le autorità pubbliche competenti sono autorizzate a chiedere qualsiasi prova documentale o a effettuare qualsiasi controllo che ritengano appropriato.
6. La casella n. 2 del certificato di origine, modulo A, non deve essere compilata obbligatoriamente. La casella n. 12 reca la dicitura “Unione europea” o il nome di uno degli Stati membri. La data del rilascio del certificato di origine, modulo A, è indicata nella casella n. 11. La firma da apporre in tale casella, che è riservata alle autorità pubbliche competenti preposte al rilascio del certificato, nonché la firma del firmatario autorizzato dell'esportatore da apporre nella casella n. 12, sono manoscritte.
Articolo 97 quaterdecies
1. La dichiarazione su fattura può essere compilata da qualsiasi esportatore per le spedizioni consistenti in uno o più colli contenenti prodotti originari di valore totale non superiore a 6 000 EUR, a condizione che la cooperazione amministrativa di cui all'articolo 97 duodecies, paragrafo 2, si applichi a questa procedura.
2. L'esportatore che compila la dichiarazione su fattura deve essere in grado di presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali o di altre autorità pubbliche competenti del paese di esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione.
3. La dichiarazione su fattura è compilata dall'esportatore a macchina, in francese o in inglese, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale il testo riportato nell'allegato 18. Se è compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore.
4. L'uso della dichiarazione su fattura è subordinato alle seguenti condizioni:
a)
per ogni singola spedizione deve essere compilata una dichiarazione su fattura distinta;
b)
se le merci contenute nella spedizione hanno già subito, nel paese di esportazione, un controllo in base alla definizione della nozione di prodotti originari, l'esportatore può far riferimento a tale controllo nella dichiarazione su fattura.
5. Quando si applica il cumulo di cui agli articoli 84, 85 o 86, le autorità pubbliche competenti del paese beneficiario invitato a rilasciare il certificato di origine, modulo A, per i prodotti nella cui fabbricazione sono utilizzati materiali originari di un paese con cui è autorizzato il cumulo, si fondano sugli elementi seguenti:
—
se trattasi di cumulo bilaterale, sulla prova dell'origine trasmessa dal fornitore dell'esportatore e rilasciata a norma della sottosezione 5;
—
se trattasi di cumulo con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia, sulla prova dell'origine trasmessa dal fornitore dell'esportatore e rilasciata secondo le norme di origine SPG della Norvegia, della Svizzera o della Turchia, a seconda dei casi;
—
se trattasi di cumulo regionale, sulla prova dell'origine trasmessa dal fornitore dell'esportatore, in particolare sul certificato di origine, modulo A, redatto in base al modello contenuto nell'allegato 17, ovvero sulla dichiarazione su fattura recante il testo contenuto nell'allegato 18;
—
se trattasi di cumulo ampliato, sulla prova dell'origine trasmessa dal fornitore dell'esportatore e rilasciata in conformità al pertinente accordo di libero scambio concluso tra l'Unione europea e il paese interessato.
Nei casi indicati al primo comma, primo, secondo, terzo e quarto trattino, la casella n. 4 del certificato di origine, modulo A, reca a seconda dei casi, la dicitura “EU cumulation”, “Norway cumulation”, “Switzerland cumulation”, “Turkey cumulation”, “Regional cumulation”, “Extended cumulation with country x” o “Cumul UE”, “Cumul Norvège”, “Cumul Suisse”, “Cumul Turquie”, “Cumul régional”, “Cumul étendu avec le pays x”.
Sottosezione 3
Procedure per l'immissione in libera pratica nell'unione europea
Articolo 97 quindecies
1. I certificati di origine, modulo A, o le dichiarazioni su fattura sono presentati alle autorità doganali degli Stati membri di importazione in conformità alle procedure relative alla dichiarazione in dogana.
2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del periodo di validità di cui all'articolo 97 duodecies, paragrafo 5, possono essere ammesse ai fini dell'applicazione delle preferenze tariffarie quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali. Negli altri casi di presentazione tardiva le autorità doganali del paese d'importazione possono ammettere le prove dell'origine se i prodotti sono stati loro presentati prima della scadenza di tale termine.
Articolo 97 sexdecies
1. Per i prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato e rientranti nelle sezioni XVI o XVII o nelle voci 7308 o 9406 del sistema armonizzato, i quali siano importati con spedizioni scaglionate su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali dello Stato membro d'importazione, può essere presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione del primo scaglione.
2. Su richiesta dell'importatore, alle condizioni stabilite dalle autorità doganali dello Stato membro d'importazione può essere presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione quando le merci:
a)
sono importate nell'ambito di operazioni regolari e continuative, di rilevante valore commerciale;
b)
formino oggetto di uno stesso contratto d'acquisto, i cui contraenti siano stabilite nel paese di esportazione o negli Stati membri;
c)
sono classificate nello stesso codice (di otto cifre) della nomenclatura combinata;
d)
provengono esclusivamente da uno stesso esportatore, sono destinate a uno stesso importatore e sono oggetto di formalità di entrata nello stesso ufficio doganale dello stesso Stato membro.
Questa procedura si applica per il periodo stabilito dalle autorità doganali competenti.
Articolo 97 septdecies
1. Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale di uno Stato membro, l'originale della prova dell'origine può essere sostituito con uno o più certificati di origine, modulo A, al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, in un altro luogo dellUnione europea o, se del caso, in Norvegia, in Svizzera o in Turchia.
2. I certificati sostitutivi di origine, modulo A, sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti. Il certificato sostitutivo è rilasciato su domanda scritta del riesportatore.
3. Nel certificato sostitutivo è indicato nella casella in alto a destra il nome del paese intermedio in cui è rilasciato. La casella n. 4 reca la dicitura “Certificat de remplacement” o “Replacement certificate”, nonché la data di rilascio del certificato di origine iniziale e il suo numero di serie. La casella n. 1 reca il nome del riesportatore. La casella n. 2 può recare il nome del destinatario finale. Nelle caselle da n. 3 a n. 9 sono riportate tutte le diciture relative ai prodotti riesportati e contenute nel certificato iniziale, mentre gli estremi della fattura del riesportatore sono indicati nella casella n. 10.
4. La casella n. 11 reca il visto dell'autorità doganale che ha rilasciato il certificato sostitutivo. Tale autorità è responsabile unicamente del rilascio di detto certificato. Nella casella n. 12 sono riportate le indicazioni del paese d'origine e del paese di destinazione contenute nel certificato iniziale. Tale casella è firmata dal riesportatore. Il riesportatore che firma tale casella in buona fede non è responsabile dell'esattezza delle indicazioni contenute nel certificato iniziale.
5. L'ufficio doganale presso il quale ha luogo l'operazione di cui al paragrafo 1 annota sul certificato iniziale il peso, i numeri e la natura dei colli rispediti, indicandovi i numeri di serie del o dei certificati sostitutivi corrispondenti. Il certificato iniziale è conservato dall'ufficio doganale interessato per almeno tre anni. Al certificato sostitutivo può essere acclusa la fotocopia del certificato iniziale.
6. Nel caso di prodotti che beneficiano di tariffe preferenziali in base ad una deroga concessa a norma dell'articolo 89, la procedura prevista dal presente articolo si applica solo se i prodotti sono destinati all'Unione europea. Se i prodotti hanno acquisito il carattere originario mediante cumulo regionale, il certificato sostitutivo può essere rilasciato per la spedizione dei prodotti verso la Norvegia, la Svizzera o la Turchia solo ove questi paesi applichino le stesse norme dell'Unione europea in materia di cumulo regionale.
Articolo 97 octodecies
1. I prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori sono ammessi come prodotti originari fruenti delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 66, senza che sia necessaria la presentazione di occorra presentare un certificato di origine, modulo A, o una dichiarazione su fattura, a condizione che
a)
tali prodotti:
i)
formino oggetto di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale;
ii)
siano stati dichiarati conformi alla condizioni prescritte perché possano beneficiare del sistema;
b)
non sussistano dubbi sulla veridicità della dichiarazione di cui alla lettera a), punto ii).
2. Le importazioni sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale se sono rispettate tutte le condizioni seguenti:
a)
le importazioni presentano carattere occasionale;
b)
le importazioni riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari;
c)
risulta in modo evidente dalla natura e quantità dei prodotti che non sussiste alcun fine commerciale.
3. Il valore complessivo dei prodotti di cui al paragrafo 2 non deve superare 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, o 1 200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.
Articolo 97 novodecies
1. La constatazione di lievi discordanze tra le indicazioni che figurano sul certificato d'origine, modulo A, o sulla dichiarazione su fattura e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità del certificato d'origine o della dichiarazione su fattura se viene regolarmente accertato che il o certificato o la dichiarazione corrispondono ai prodotti presentati.
2. I certificati d'origine, modulo A, i certificato di circolazione delle merci EUR.1 o le dichiarazione su fattura che contengano errori formali evidenti non vengono rigettati se gli errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in essi riportate.
Sottosezione 4
Metodi di cooperazione amministrativa
Articolo 97 vicies
1. I paesi beneficiari comunicano alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità pubbliche situate nel loro territorio che sono preposte al rilascio dei certificati d'origine, modulo A, i facsimile delle impronte dei timbri usati da dette autorità e i nomi e indirizzi delle autorità pubbliche responsabili del controllo dei certificati di origine, modulo A, e delle dichiarazioni su fattura.
La Commissione inoltra queste informazioni alle autorità doganali degli Stati membri. Qualora ciò avvenga in occasione dell'aggiornamento di comunicazioni precedenti, la Commissione comunica la data d'inizio della validità dei nuovi timbri in base alle indicazioni fornite dalle autorità pubbliche competenti dei paesi beneficiari. Tali informazioni sono riservate; tuttavia, quando i prodotti devono essere immessi in libera pratica, le autorità doganali possono permettere agli importatori o ai loro rappresentanti di prendere visione delle impronte dei timbri.
I paesi beneficiari che hanno già trasmesso le informazioni richieste ai sensi del primo comma non sono tenuti a fornirle di nuovo, tranne qualora sia intervenuta una modifica.
2. Ai fini dell'articolo 97 duodecies, paragrafo 4, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) la data in cui il paese o il territorio ammesso o riammesso al beneficio per i prodotti di cui al regolamento (CE) n. 732/2008 ha adempiuto gli obblighi stabiliti nel paragrafo 1.
3. La Commissione comunica ai paesi beneficiari i facsimile delle impronte dei timbri usati dalle autorità doganali degli Stati membri per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 su richiesta delle autorità competenti dei paesi beneficiari stessi.
Articolo 97 unvicies
1. Il controllo a posteriori dei certificati di origine, modulo A, e delle dichiarazioni su fattura è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali degli Stati membri abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti o dell'osservanza delle norme della presente sezione.
2. Le autorità doganali degli Stati membri che presentano richiesta di controllo a posteriori rispediscono alle autorità pubbliche competenti del paese beneficiario d'esportazione il certificato d'origine, modulo A, la fattura, se è stata presentata, e la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano l'indagine. A corredo della richiesta di controllo sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute indicanti la presenza di inesattezze nelle informazioni contenute nella prova dell'origine.
Se le autorità doganali degli Stati membri decidono di sospendere la concessione delle preferenze tariffarie in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
3. Quando viene presentata richiesta di controllo a posteriori, il controllo è effettuato e i risultati sono comunicati alle autorità doganali degli Stati membri entro il termine di sei mesi oppure, nel caso di richieste inviate alla Norvegia, alla Svizzera o alla Turchia al fine di verificare le prove dell'origine sostitutive rilasciate nei loro territori sulla base di certificati di origine, modulo A, o di dichiarazioni su fattura rilasciate nel paese beneficiario, entro il termine di otto mesi dalla data di trasmissione della richiesta. I risultati devono consentire di determinare se la prova dell'origine contestata riguardi i prodotti realmente esportati e se questi ultimi possano essere considerati prodotti originari del paese beneficiario.
4. Nel caso di certificati di origine, modulo A, rilasciati in applicazione del cumulo bilaterale, la risposta comprende il rinvio delle copie del certificato o dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 oppure, eventualmente, della o delle dichiarazioni su fattura corrispondenti.
5. Se, in caso di seri dubbi, non è pervenuta alcuna risposta allo scadere del termine di sei mesi di cui al paragrafo 3, ovvero se la risposta non contiene informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento o l'effettiva origine dei prodotti, alle autorità competenti deve essere inviata una seconda comunicazione. Se, a seguito della seconda comunicazione, i risultati del controllo non sono comunicati alle autorità richiedenti entro quattro mesi dalla data di invio della stessa, ovvero se tali risultati non consentono di determinare l'autenticità del documento o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità richiedenti stesse si astengono, salvo circostanze eccezionali, dal concedere il beneficio delle misure tariffarie preferenziali.
6. Qualora dalla procedura di controllo o da qualsiasi altra informazione disponibile emergano indizi di violazioni delle norme di origine, il paese beneficiario di esportazione effettua, d'ufficio o su richiesta delle autorità doganali degli Stati membri, le indagini necessarie o dispone affinché tali inchieste siano effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di individuare e prevenire siffatte violazioni. A tale scopo, la Commissione o le autorità doganali degli Stati membri possono partecipare alle indagini.
7. Ai fini del controllo a posteriori dei certificati di origine, modulo A, gli esportatori conservano tutti i documenti idonei attestanti il carattere originario dei prodotti in questione, mentre le autorità pubbliche competenti del paese beneficiario di esportazione conservano le copie dei certificati ed i relativi documenti di esportazione. Tali documenti sono conservati per almeno un triennio dalla fine dell'anno in cui è stato rilasciato il certificato di origine, modulo A.
Articolo 97 duovicies
1. Gli articoli 97 vicies e 97 unvicies si applicano anche fra i paesi dello stesso gruppo regionale ai fini della comunicazione di informazioni alla Commissione o alle autorità doganali degli Stati membri e del controllo a posteriori dei certificati di origine, modulo A, o delle dichiarazioni su fattura rilasciati in conformità alle norme sul cumulo regionale dell'origine.
2. Ai fini dell'articolo 85, dell'articolo 97 quaterdecies e dell'articolo 97 septdecies, l'accordo concluso fra l'Unione europea, la Norvegia, la Svizzera e la Turchia comprende, fra l'altro, l'impegno delle parti a fornire reciprocamente il necessario sostegno materia di cooperazione amministrativa.
Ai fini dell'articolo 86, paragrafi 7 e 8, e dell'articolo 97 duodecies, il paese vincolato all'Unione europea da un accordo di libero scambio che acconsenta a partecipare al cumulo ampliato con un paese beneficiario si impegna altresì a prestare a quest'ultimo il proprio sostegno in materia di cooperazione amministrativa nello stesso modo in cui presterebbe tale sostengno alle autorità doganali degli Stati membri secondo le disposizioni di detto accordo.
Sottosezione 5
Procedure applicabili in materia di cumulo bilaterale
Articolo 97 tervicies
1. La prova del carattere originario dei prodotti dell'Unione europea è fornita producendo:
a)
il certificato di circolazione delle merci EUR.1, redatto sul modello contenuto nell'allegato 21; o
b)
la dichiarazione su fattura, recante il testo riportato nell'allegato 18. La dichiarazione su fattura può essere rilasciata da un esportatore qualsiasi per le spedizioni contenenti prodotti originari di valore totale non superiore a 6 000 EUR ovvero da un esportatore autorizzato dell'Unione europea.
2. L'esportatore, o il suo rappresentante autorizzato, appone le diciture “GSP beneficiary countries” e “EU” o “Pays bénéficiaires du SPG” e “UE” nella casella n. 2 del certificato di circolazione delle merci EUR.1.
3. Le disposizioni della presente sezione relative al rilascio, all'uso e al controllo a posteriori dei certificati di origine, modulo A, si applicano, mutatis mutandis, ai certificati di circolazione delle merci EUR.1 e, fatta eccezione per le disposizioni relative al rilascio, alle dichiarazioni su fattura.
4. Le autorità doganali degli Stati membri possono autorizzare qualsiasi esportatore, in prosieguo denominato “esportatore autorizzato”, che effettui frequenti esportazioni di prodotti originari dell'Unione europea nell'ambito del cumulo bilaterale a compilare dichiarazioni su fattura, indipendentemente dal valore dei prodotti in questione, se tale esportatore offre alle autorità doganali ogni garanzia affinché esse possano verificare:
a)
il carattere originario dei prodotti e
b)
l'osservanza degli altri requisiti applicabili in tale Stato membro.
5. Le autorità doganali possono subordinare il conferimento della qualità di esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate. Esse attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale che deve essere riportaro sulla dichiarazione su fattura.
6. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato. Esse possono revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento.
Esse revocano l'autorizzazione in ciascuno dei seguenti casi:
a)
l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 4;
b)
l'esportatore autorizzato non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 5;
c)
l'esportare autorizzato fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.
7. L' esportatore autorizzato non è tenuto a firmare le dichiarazioni su fattura purché consegni alle autorità doganali un impegno scritto con il quale egli assuma la piena responsabilità per qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se avesse apposto la propria firma.
Sottosezione 6
Ceuta e melilla
Articolo 97 quatervicies
Le disposizioni della presente sezione relative al rilascio, all'uso e al controllo a posteriori delle prove dell'origine si applicano, mutatis mutandis, ai prodotti esportati da un paese beneficiario a Ceuta e Melilla e ai prodotti esportati da Ceuta e Melilla in un paese beneficiario ai fini del cumulo bilaterale.
Ceuta e Melilla sono considerate come un unico territorio.
Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione della presente sezione a Ceuta e Melilla.»
(3)
Nella parte I, titolo IV, capitolo 2, sezione 2, il seguente articolo 97 quinvicies è inserito prima della sottosezione 1:
«Articolo 97 quinvicies
1. Ai fini della presente sezione si intende per:
a)
“fabbricazione”, qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio;
b)
“materiale”, qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte, ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;
c)
“prodotto”, il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
d)
“merci”, sia i materiali che i prodotti;
e)
“valore in dogana”, il valore determinato conformemente all'accordo del 1994 relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo OMC sul valore in dogana);
f)
“prezzo franco fabbrica” nell'elenco dell'allegato 15, il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, purché comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto.
Se il prezzo effettivamente corrisposto non rispecchia tutti i costi correlati alla fabbricazione del prodotto che sono realmente sostenuti nel paese beneficiario, per prezzo franco fabbrica si intende la somma di tutti questi costi, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
g)
“valore dei materiali” nell'elenco dell'allegato 15, il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nell'Unione europea o nel paese beneficiario ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1. Tale definizione si applica, mutatis mutandis, anche per la determinazione del valore dei materiali originari utilizzati;
h)
“capitoli”, “voci” e “sottovoci”, i capitoli, le voci e le sottovoci (a quattro o a sei cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato;
i)
“classificato”, categorizzato mediante classificazione in una determinata voce o sottovoce del sistema armonizzato;
j)
“spedizione”, i prodotti
—
spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario oppure
—
trasportati sulla scorta di un titolo di trasporto unico che accompagni il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, sulla scorta di una fattura unica.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera f), se l'ultima lavorazione o trasformazione è stata appaltata a un fabbricante, il termine “fabbricante” di cui al paragrafo 1, lettera f), primo comma, può riferirsi all'impresa appaltante.»
(4)
All'articolo 99 è inserita la seguente lettera d) bis:
«d) bis
i prodotti che provengono da animali macellati ivi nati e allevati;».
(5)
L'articolo 101, paragrafo 1, è modificato come segue:
a)
la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g)
le operazioni per colorare o aromatizzare lo zucchero o formare zollette di zucchero, la molitura parziale o totale dello zucchero cristallizzato;»;
b)
la lettera m) è sostituita dalla seguente:
«m)
la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse; la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza;»;
c)
è inserita la seguente la lettera m) bis:
«m) bis
la semplice aggiunta di acqua o la diluizione, disidratazione o denaturazione dei prodotti;».
(6)
È inserito l'allegato 13 bis di cui all'allegato I del presente regolamento.
(7)
È inserito l'allegato 13 ter di cui all'allegato II del presente regolamento.
(8)
È inserito l'allegato 13 quater di cui all'allegato III del presente regolamento.
(9)
È inserito l'allegato 13 quinquies di cui all'allegato IV del presente regolamento.
(10)
Nell'allegato 14, nelle note 1 e 3.1 i termini «degli articoli 69 e 100» sono sostituiti da «dell'articolo 100».
(11)
L'allegato 17 è modificato conformemente all'allegato V del presente regolamento.
(12)
L'allegato 18 è sostituito dal testo contenuto nell'allegato VI del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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