Art. 2

In vigore dal 18 nov 2010
Almeno tre mesi prima dell'effettiva entrata in funzione nel loro territorio del sistema degli esportatori registrati, i paesi beneficiari presentano alla Commissione l'impegno previsto all'articolo 68, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2454/93, quale modificato dal presente regolamento, e le informazioni richieste all'articolo 69 dello stesso regolamento. Entro il 1o luglio 2016 e il 1o luglio 2019 la Commissione esaminerà lo stato di preparazione dei paesi beneficiari in vista dell'entrata in funzione del sistema degli esportatori registrati. Essa proporrà le modifiche che riterrà necessarie.
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