Art. 6

Riservatezza delle informazioni e dei documenti

In vigore dal 17 nov 2010
Riservatezza delle informazioni e dei documenti 1.   Fatta salva l’applicazione del diritto penale, qualsiasi informazione riservata ricevuta dal segretariato nell’assolvimento dei propri doveri non può essere divulgata ad alcuna persona o autorità al di fuori del CERS, se non in forma sintetica o aggregata, cosicché non si possano individuare i singoli istituti finanziari. 2.   Il segretariato garantisce la riservatezza nella trasmissione dei documenti al CERS. 3.   La BCE garantisce la riservatezza delle informazioni ricevute dal segretariato al fine dello svolgimento dei propri compiti in virtù del presente regolamento. La BCE pone in atto meccanismi interni e adotta norme interne per garantire la protezione delle informazioni raccolte dal segretariato per conto del CERS. Il personale della BCE rispetta le norme applicabili in materia di segreto professionale. 4.   Le informazioni ottenute dalla BCE in applicazione del presente regolamento sono utilizzate unicamente per i fini menzionati all’.
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