Art. 5

Raccolta di informazioni per conto del CERS

In vigore dal 17 nov 2010
Raccolta di informazioni per conto del CERS 1.   Il CERS determina le informazioni necessarie ai fini dello svolgimento dei propri compiti, ai sensi dell’ del regolamento (UE) n. 1092/2010. A tale scopo il segretariato raccoglie tutte le informazioni necessarie per conto del CERS periodicamente e ad hoc, conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1092/2010 e nei limiti dell’ del presente regolamento. 2.   Per conto del CERS il segretariato mette a disposizione delle autorità europee di vigilanza le informazioni sui rischi necessarie per lo svolgimento dei loro compiti.
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