Art. 3
Organizzazione del segretariato
In vigore dal 17 nov 2010
Organizzazione del segretariato
1. La BCE fornisce risorse umane e finanziarie sufficienti per svolgere il proprio compito consistente nell’assicurare il segretariato.
2. Il capo del segretariato è nominato dalla BCE in consultazione con il consiglio generale del CERS.
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