Art. 3

Organizzazione del segretariato

In vigore dal 17 nov 2010
Organizzazione del segretariato 1.   La BCE fornisce risorse umane e finanziarie sufficienti per svolgere il proprio compito consistente nell’assicurare il segretariato. 2.   Il capo del segretariato è nominato dalla BCE in consultazione con il consiglio generale del CERS.
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