Art. 2
Assistenza al CERS
In vigore dal 17 nov 2010
Assistenza al CERS
La BCE assicura un segretariato, fornendo in tal modo assistenza analitica, statistica, logistica e amministrativa al CERS. La missione del segretariato, definita all’, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1092/2010, comprende in particolare:
a)
la preparazione delle riunioni del CERS;
b)
in conformità dell’ dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e dell’ del presente regolamento, la raccolta e l’elaborazione di informazioni, anche statistiche, per conto del CERS e per agevolarne lo svolgimento dei compiti;
c)
la preparazione delle analisi necessarie all’adempimento dei compiti del CERS, avvalendosi della consulenza tecnica delle banche centrali e delle autorità nazionali di vigilanza;
d)
l’assistenza al CERS nella cooperazione internazionale a livello amministrativo con altri organismi competenti in materia macroprudenziale;
e)
l’assistenza ai lavori del consiglio generale, del comitato direttivo, del comitato tecnico consultivo e del comitato scientifico consultivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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