Art. 4

Responsabilità dei distributori

In vigore dal 28 set 2010
Responsabilità dei distributori I distributori provvedono affinché: a) presso il punto vendita, qualunque apparecchio di refrigerazione per uso domestico riporti l’etichetta messa a disposizione dai fornitori ai sensi dell’, lettera a), all’esterno della parte anteriore o della parte superiore dell’apparecchio, in modo che sia chiaramente visibile; b) gli apparecchi di refrigerazione per uso domestico offerti per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l’utilizzatore finale veda l’apparecchio esposto, siano commercializzati corredati delle informazioni fornite dai fornitori ai sensi dell’allegato V; c) qualsiasi pubblicità per uno specifico modello di apparecchi di refrigerazione per uso domestico contenga l’indicazione della classe di efficienza energetica se la pubblicità fornisce informazioni relative all’energia o indicazioni di prezzo; d) qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a uno specifico modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico che ne descriva i parametri tecnici specifici includa la classe di efficienza energetica di detto modello.
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