Art. 4
Responsabilità dei distributori
In vigore dal 28 set 2010
Responsabilità dei distributori
I distributori provvedono affinché:
a)
presso il punto vendita, qualunque apparecchio di refrigerazione per uso domestico riporti l’etichetta messa a disposizione dai fornitori ai sensi dell’, lettera a), all’esterno della parte anteriore o della parte superiore dell’apparecchio, in modo che sia chiaramente visibile;
b)
gli apparecchi di refrigerazione per uso domestico offerti per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l’utilizzatore finale veda l’apparecchio esposto, siano commercializzati corredati delle informazioni fornite dai fornitori ai sensi dell’allegato V;
c)
qualsiasi pubblicità per uno specifico modello di apparecchi di refrigerazione per uso domestico contenga l’indicazione della classe di efficienza energetica se la pubblicità fornisce informazioni relative all’energia o indicazioni di prezzo;
d)
qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a uno specifico modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico che ne descriva i parametri tecnici specifici includa la classe di efficienza energetica di detto modello.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2010:1060:oj#art-4