Art. 6

Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato

In vigore dal 28 set 2010
Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato Gli Stati membri applicano la procedura descritta nell’allegato VII quando valutano la conformità della classe di efficienza energetica, del consumo energetico annuo, del volume utile dello scomparto per alimenti freschi e dello scomparto per alimenti congelati, della capacità di congelamento e delle emissioni di rumore aereo dichiarati.
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