Art. 3

Responsabilità dei fornitori

In vigore dal 28 set 2010
Responsabilità dei fornitori I fornitori garantiscono che: a) ogni apparecchio di refrigerazione per uso domestico possegga un’etichetta stampata del formato e con le informazioni indicati nell’allegato II; b) sia messa a disposizione una scheda prodotto come indicato nell’allegato III; c) il fascicolo tecnico di cui all’allegato IV sia fornito alle autorità degli Stati membri e della Commissione previa richiesta; d) qualsiasi pubblicità per uno specifico modello di apparecchi di refrigerazione per uso domestico contenga l’indicazione della classe di efficienza energetica se la pubblicità fornisce informazioni relative all’energia o indicazioni di prezzo; e) qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a uno specifico modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico che ne descriva i parametri tecnici specifici includa la classe di efficienza energetica di detto modello.
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