Art. 6

Modifica degli ulteriori corridoi merci

In vigore dal 22 set 2010
Modifica degli ulteriori corridoi merci 1.   I corridoi merci di cui all' possono essere modificati su proposta congiunta degli Stati membri interessati alla Commissione, previa consultazione dei gestori dell'infrastruttura e dei richiedenti interessati. 2.   La Commissione adotta una decisione sulla proposta secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 3, tenuto conto dei criteri di cui all'.
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