Art. 4
Criteri per ulteriori corridoi merci
In vigore dal 22 set 2010
Criteri per ulteriori corridoi merci
L'individuazione di ulteriori corridoi merci di cui all' e la modifica dei corridoi merci di cui all' tiene conto dei seguenti criteri:
a)
l'attraversamento da parte del corridoio merci del territorio di almeno tre Stati membri, o di due Stati membri se la distanza fra i terminali serviti dal corridoio è superiore a 500 km;
b)
la coerenza del corridoio merci con la RTE-T, i corridoi ERTMS e/o i corridoi definiti da RNE;
c)
l'integrazione dei progetti prioritari della rete RTE-T (7) nel corridoio merci;
d)
l'equilibrio fra costi e benefici socioeconomici risultanti dalla realizzazione del corridoio merci;
e)
la coerenza di tutti i corridoi merci proposti dagli Stati membri per realizzare una rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo;
f)
lo sviluppo del traffico merci su ferrovia e dei principali flussi commerciali e mercantili lungo il corridoio merci;
g)
ove applicabile, migliori interconnessioni tra Stati membri e paesi terzi europei;
h)
l'interesse dei richiedenti per il corridoio merci;
i)
l'esistenza di buone interconnessioni con gli altri modi di trasporto, soprattutto mediante una rete adeguata di terminali, ivi inclusi i porti marittimi e di navigazione interna.
Storico versioni
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