Art. 3
Designazione dei primi corridoi merci
In vigore dal 22 set 2010
Designazione dei primi corridoi merci
Gli Stati membri di cui all'allegato rendono operativi entro le date ivi indicate i primi corridoi merci elencati nell'allegato. Gli Stati membri interessati informano la Commissione della realizzazione dei corridoi merci.
Storico versioni
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