Art. 21

Procedura di comitato

In vigore dal 22 set 2010
Procedura di comitato 1.   La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 11 bis della direttiva 91/440/CEE. 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’ della stessa. 3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’ della stessa. Il termine stabilito dall’, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
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Procedura di comitato (Art. 21 Regolamento (UE) 2010/913) — Testo vigente | Portale Normativo