Art. 22
Controllo dell’attuazione
In vigore dal 22 set 2010
Controllo dell’attuazione
Ogni due anni a partire dalla realizzazione di un corridoio merci, il comitato esecutivo di cui all', paragrafo 1, presenta alla Commissione i risultati relativi all'attuazione del piano relativo a tale corridoio. La Commissione analizza tali risultati e informa il comitato di cui all’ della sua analisi.
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