Art. 3

Pubblicazione degli elenchi delle compagnie con un livello d’efficienza basso e molto basso

In vigore dal 13 set 2010
Pubblicazione degli elenchi delle compagnie con un livello d’efficienza basso e molto basso 1.   La Commissione è assistita dall’Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) ai fini della pubblicazione periodica su un sito web pubblico, a norma dell’articolo 27 della direttiva 2009/16/CE, di informazioni riguardanti le compagnie caratterizzate da un livello d’efficienza basso o molto basso. 2.   L’EMSA pubblica e aggiorna quotidianamente sul suo sito web pubblico le informazioni seguenti: a) l’elenco delle compagnie il cui livello d’efficienza nei 36 mesi precedenti è stato molto basso per un periodo ininterrotto di almeno tre mesi; b) l’elenco delle compagnie il cui livello d’efficienza nei 36 mesi precedenti è stato basso o molto basso per un periodo ininterrotto di almeno tre mesi; e c) l’elenco delle compagnie il cui livello d’efficienza nei 36 mesi precedenti è stato basso per un periodo ininterrotto di almeno sei mesi.
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