Art. 2

Metodologia per valutare l’efficienza delle compagnie

In vigore dal 13 set 2010
Metodologia per valutare l’efficienza delle compagnie 1.   Al fine di determinare l’efficienza delle compagnie di cui all’allegato 1, parte I, punto 1, lettera e), della direttiva 2009/16/CE, si applicano i criteri stabiliti nell’allegato del presente regolamento. 2.   Il livello d’efficienza delle compagnie è aggiornato quotidianamente e calcolato in riferimento ai 36 mesi precedenti la valutazione. A tal uopo il calcolo è effettuato in base ai dati raccolti a decorrere dal 17 giugno 2009. Ove siano trascorsi meno di 36 mesi dal 17 giugno 2009, il calcolo è effettuato sulla base dei dati disponibili. 3.   Le compagnie sono classificate nei livelli d’efficienza «molto basso», «basso», «medio» o «elevato», quali elencati nel punto 3 dell’allegato.
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Metodologia per valutare l’efficienza delle compagnie (Art. 2 Regolamento (UE) 2010/802) — Testo vigente | Portale Normativo