Art. 1
Identificazione delle compagnie
In vigore dal 13 set 2010
Identificazione delle compagnie
Gli Stati membri provvedono affinché la compagnia della nave, ai sensi dell’, punto 18, della direttiva 2009/16/CE, sia identificata mediante il numero IMO quando la nave stessa sia soggetta al codice internazionale di gestione della sicurezza (codice ISM) di cui al capo IX della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (convenzione SOLAS).
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